Speciale Pubblicato il 28/12/2011

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Il 5 per mille: nel 2012 anche per beni culturali e paesaggistici

di Globa Violeta

Il D. L. n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011 (c.d. “Manovra correttiva di luglio 2011”), ha previsto la possibilità, dal 2012 di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef anche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. La L. n. 183/2011 (c.d. “Legge di Stabilita 2012”) fissa, invece, un tetto massimo di 400 milioni di Euro da devolvere agli enti scelti dai contribuenti.



Il 5 per mille è una quota dell’Irpef dovuta dai contribuenti, che decidono con la dichiarazione dei redditi, di destinare a determinati enti che svolgono attività di rilevanza sociale. Rappresenta una forma di finanziamento per le organizzazioni non profit, le Università, gli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria, le associazioni sportive dilettantistiche e i Comuni; mentre per lo Stato è un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità individuate dal contribuente.
Fu previsto la prima volta con la Legge Finanziaria per il 2006 e da allora è stato prorogato di anno in anno, in mancanza di una legge che ne istituisca l’entrata a regime. Con la Manovra correttiva di luglio 2011 e poi con la Legge di Stabilità 2012 viene confermato anche per il 2012 il 5 per mille dell’Irpef.

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La presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi

Nel 2012 tra le finalità alle quali può essere destinato il 5 per mille dell’Irpef è stata compresa anche quella del “finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”. Lo prevede l’art. 23, comma 46 del D.L. n. 98/2011 (convertito nella L. n. 111/2011).
Per partecipare al riparto del 5 per mille dell’Irpef i possibili soggetti destinatari devono iscriversi nei seguenti elenchi:
L'art. 33 comma 11 della L. 183/2011 stabilisce espressamente che nel 2012 rimangono ferme le disposizioni attuative del 5 per mille previste dal DPCM 23.04.2010 per l'anno 2010, prorogando di due anni i termini ivi stabiliti. Quindi i termini entro cui presentare la domanda di iscrizione negli elenchi sono diversi a seconda della tipologia dell’ente, ovvero:

La presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Entro il 30.06.2012 i legali rappresentanti degli enti di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché degli enti di ricerca scientifica e delle Università dovranno preparare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano la permanenza dei requisiti per l’ammissione al 5 per mille, e dovranno spedirla tramite raccomandata A/R rispettivamente:

L’obbligo di rendicontazione

I soggetti ammessi al riparto del 5 per mille per l'anno 2012 dovranno redigere un apposito e separato rendiconto:
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmessi, se sono stati percepiti importi pari o superiori a € 20.000:
I soggetti che hanno percepito importi inferiori a € 20.000, invece:


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