Speciale Pubblicato il 04/08/2010

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La Manovra 2010 conferma la ritenuta del 10% sui bonifici per la detrazione del 36% e 55%

di Staff di Fiscoetasse

Ritenuta di acconto del 10%: dopo il provvedimento attuativo delle Entrate del 30.06.2010, anche l’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 40/E del 28 luglio 2010,fornisce alcuni chiarimenti in merito a: la base imponibile su cui applicare la ritenuta, l’applicazione della ritenuta a somme già assoggettate a ritenuta da parte del soggetto ordinante il bonifico (es: condomìni), bonifici eseguiti in favore di soggetti aventi regimi fiscali agevolati che prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva (es: nuove iniziative produttive).



A partire dal 1° luglio 2010, è scattato il nuovo adempimento previsto dalla Manovra correttiva 2010 per banche e Poste Italiane Spa, che devono operare una ritenuta d’acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico ai soggetti che hanno eseguito lavori di:

Nonostante il provvedimento attuativo delle Entrate del 30.06.2010, restavano irrisolti ancora molti dubbi sulle modalità applicative dell’adempimento.
A molti di questi dubbi l’Agenzia delle Entrate ha dato ora risposta nella Circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, con particolare riferimento a:

ATTENZIONE:

A partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del Dl 98/2011 (Manovra correttiva), l’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche o dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie, è stata ridotta al 4%.

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La ritenuta d’acconto del 10%

La ritenuta di acconto del 10% sui è stata introdotta dall’art. 25 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122 del 30 luglio 2010.

 Lo scopo dichiarato della norma è combattere l’evasione fiscale nel settore dell’edilizia. A tal fine è previsto che, a partire dal 1° luglio 2010, all’atto dell’accredito ai beneficiari dei bonifici eseguiti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o detraibili, le banche e Poste Italiane Spa applichino una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei bonifici, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta deve essere poi versata dalla banca o da Poste Italiane Spa entro il termine ordinario previsto per il pagamento delle ritenute, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata effettuata, anche in compensazione.

Per dare attuazione alla novità introdotta dalla Manovra correttiva 2010, è stato emanato “in extremis”, in data 30 giugno 2010, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 94288, il quale ha individuato le tipologie di bonifici oggetto dell’adempimento.

Si tratta dei bonifici eseguiti dai contribuenti per il pagamento delle spese relative a:

• interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione del 36% ;

• interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, per i quali spetta la detrazione del 55% .


In base a quanto previsto dal Provvedimento, la banca o Poste Italiane Spa:


• all’atto dell’accredito del bonifico, opera una ritenuta d’acconto del 10% sulla somma destinata al beneficiario del bonifico, il quale riceverà l’importo del bonifico al netto della ritenuta del 10%;

• entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta stessa è stata effettuata, versa la ritenuta d’acconto con modello F24 utilizzando l’apposito codice tributo “1039” istituito con Risoluzione n. 65/E del 30.06.2010;

• entro il 28 febbraio dell’anno successivo rilascia al beneficiario del bonifico la certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate;

• indica, infine, i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate e la ritenuta effettuata nel modello 770 relativo al periodo d’imposta in cui è stata effettuata la ritenuta stessa.

Si precisa che, essendo la ritenuta del 10% applicata all’atto dell’accreditamento, l’istituto bancario o postale che effettua la ritenuta non è quello del soggetto che ha impartito l’ordine di bonifico (contribuente beneficiario della detrazione del 36% o del 55%), ma quello del beneficiario del bonifico (impresa che ha eseguito i lavori o che ha ceduto i beni).

Il contribuente che impartisce l’ordine di pagamento del bonifico alla banca continuerà ad effettuare il bonifico bancario o postale secondo le regole ordinarie.
Il beneficiario del bonifico a cui è stata applicata la ritenuta scomputerà poi questa dall’imposta dovuta in sede dichiarativa.

I dubbi sorti sull'applicazione della ritenuta del 10% e i chiarimenti dell'Agenzia

Nonostante il provvedimento del 30.06.2010 abbia definito le tipologie di bonifici interessati dal nuovo adempimento e le modalità attuative, rimanevano ancora molti dubbi da risolvere, soprattutto in merito a:

Dopo tanta attesa, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito molti dei dubbi sorti sul nuovo adempimento. I chiarimenti sono contenuti nella Circolare n. 40/E del 28.07.2010.

Per quanto concerne la base imponibile, la circolare precisa che, sebbene la somma oggetto del bonifico bancario sia comprensiva sia del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione di beni, sia dell’IVA, quest’ultima deve essere scorporata dalla base di calcolo della ritenuta del 10%.

L’aliquota IVA applicata alle prestazioni di servizi o alle cessioni di beni può, però, essere diversa in funzione della tipologia di spesa; in particolare:

L’istituto bancario o postale che deve operare la ritenuta sulle somme accreditate, tuttavia, non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nel bonifico.
Per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno semplificare l’adempimento a carico delle banche e di Poste Italiane chiarendo che come aliquota IVA, ai fini dello scorporo dalla base imponibile, deve essere assunta quella più elevata e, quindi, quella al 20%.
Di conseguenza, la ritenuta d’acconto del 10% si applica su una base imponibile costituita dall’importo del bonifico meno l’IVA al 20%.

Somme già assoggettate a ritenuta ad esempio pagamenti da parte dei condomini

Un altro dubbio dissolto dalla Circolare n. 40/E/2010 riguarda il caso in cui le somme oggetto di bonifico siano già state assoggettate a ritenuta da parte del soggetto ordinante il bonifico.

E’ ciò che avviene, ad esempio, per i pagamenti eseguiti dai condomìni per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa .

In tale ipotesi, infatti, il condominio opera quale sostituto di imposta trattenendo all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa.

Se l’istituto bancario o postale operasse anche la ritenuta del 10% all’atto dell’accreditamento del bonifico, il beneficiario subirebbe un doppio prelievo alla fonte, prima del 4% e poi del 10%.

Per evitare questo problema, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il sostituto d’imposta (condominio) che impartisce l’ordine di bonifico non dovrà operare la ritenuta, in quanto si applicherà solo la ritenuta del 10% da parte dell’istituto bancario o postale all’atto dell’accreditamento.

Beneficiari bonifico aventi regimi fiscali con imposta sostitutiva

L’Agenzia delle Entrate precisa che la ritenuta del 10% si applica anche sulle somme pagate a beneficiari aventi regimi fiscali che prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva, come ad esempio nel caso dei contribuenti che hanno adottato il regime delle “nuove iniziative produttive” ex art. 13, Legge n. 388/2000, non soggetti normalmente ad alcuna ritenuta.

La ritenuta applicata potrà poi essere scomputata in sede dichiarativa dal beneficiario dalla medesima imposta sostitutiva.

Decorrenza della ritenuta dal 1 luglio 2010

Il nuovo adempimento previsto dalla Manovra correttiva 2010 decorre, come detto prima, dal 1° luglio 2010.

Considerata, tuttavia, la mancanza finora di direttive chiare sulle modalità di applicazione della norma e data la complessità dell’adempimento per i sostituti che devono operare la ritenuta, l’Amministrazione finanziaria precisa che non verranno applicate sanzioni in caso di violazioni intervenute in sede di prima applicazione della norma.

Ciò nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10, comma 3, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale prevede che:

“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta …”



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