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X Bicia, Lella, Alberto Franz ecc. ecc.

F

FRANCESCO C.

Ospite
Stamattina ho avuto la conferma dal Comune che le autorizzazioni per parrucchieri vanno vidimate annualmente insieme ai libretti sanitari dei titolari. Vi conviene domandare ai vs. comuni. Ciao e buon lavoro a tutti
 
vidimate?
ma dai.. non esiste alcuna norma..
Non esiste alcuna norma che prescriva una dichiarazione di prosieguo attività per l’esercizio del commercio al dettaglio, né per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Per quanto concerne il commercio, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, agli articoli 7, 8 e 9, detta la disciplina delle comunicazioni e autorizzazioni relative alle diverse tipologie di struttura commerciale, rispettivamente esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, senza prevedere scadenze e relativi obblighi di rinnovo. L’unico adempimento richiesto è la comunicazione di cessazione, prescritta dall’art. 26, comma 5, del medesimo decreto. Per quanto concerne, poi, i pubblici esercizi, l’art. 4 della legge 25 agosto 1991, n. 287, stabilisce che «l’autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio ed è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi». Va ricordato, invero, che i pubblici esercizi sono assoggettati altres" alla licenza di cui all’art. 86 del Tulps, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale, ai sensi dell’art. 13 dello stesso rd n. 773, avrebbe la durata di un anno e andrebbe rinnovata, come previsto dall’art. 13 del rd 6 maggio 1940, n. 635, mediante vidimazione sull’atto originario (al riguardo va considerato che, a seguito dell’abrogazione delle tasse sulle concessioni comunali disposta dall’art. 51 del dlgs n. 446/97, il ministero delle finanze, con circolare n. 13/E, del 19/1/1998, aveva ritenuto la vidimazione sostituita dalla presentazione di una «dichiarazione di prosecuzione dell’attività» allo scadere del quinto anno). Orbene, l’art. 2, comma 1, lett. a), del dpr 28 maggio 2001, n. 311, stabilisce che «in deroga a quanto previsto dall’art. 13 del Tulps, le autorizzazioni di cui al titolo III (fra le quali quella ex art. 86), la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato». La lett. g) dello stesso art. 2 prevede, poi, che «per le attività ricomprese tra quelle indicate dall’art. 86 della legge (...) disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86 (...)». Si ritiene, dunque, che il rinnovo dell’autorizzazione di cui alla legge n. 287/91, automatico in mancanza di motivi ostativi, comporti anche l’automatico rinnovo della licenza di cui all’art. 86 del Tulps, senza necessità di dichiarazione di prosecuzione dell’attività. ________

[%sig%]
 
Re: X Alberto

Alberto ma l'autorizzazione da parrucchiere e rilasciata ai sensi della Legge 14.02.196 n°161 e succ. modifiche, la quale prevede l'obbligo di rinnovo annuale.
 
Re: X francesco

a me il comune non ha mai richiesto nulla, e ci mancherebbe pure.. ma che dichiarazione vogliono che sto lavorando?
ma nn ne han piu da inventare?
 
Re: X Alberto

Sul retro dell'autorizzazione ci sono degli spazi per le vidimazioni annuali. Quindi ogni anno entro il 31.01 bisogna recarsi di persona al comune per la vid.

Se hai tu un riferimenti normativo che esclude tale obbligo ti prego di indicarlo in modo che gli possa rompere.........

Grazie Ciao Alberto
 
Re: X

mai fatto e mai nessuno me lo ha richiesto.. ma che senso ha.. che fanno? mi sospendon l'attività?? ma che palle ragazzi sti comuni...
 
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