Re: x franz
89 R A T I O N . 7 / 9 9 - Q 2 7 1
QUESITO rubriche
AUTOVETTURA ACQUISTATA DA SOGGETTO PRIVATO E
SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATA NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Un giovane ragioniere inizia l’attività professionale utilizzando in essa anche
l’autovettura acquistata in qualità di “privato”, in un momento antecedente.
Quali adempimenti fiscali deve porre in essere per poter dedurre i costi dell’auto
(bollo, assiurazione, carburanti, manutenzioni) e quale sarà il trattamento
IVA dell’autovettura nel caso in cui questa venga ceduta?
Fatto
Si chiede
Risposta al quesito Ai fini della deduzione dei costi dell’auto in questione, il professionista non
deve porre in essere alcuno specifico adempimento. La deduzione dei costi
avviene, infatti, secondo logiche sostanziali e non formalistiche, e se un imprenditore,
a titolo di esempio, non iscrivesse l’autovettura conferita nell’attività
sul registro dei beni ammortizzabili ai sensi dell’art. 77, c. 3-bis, D.P.R.
917/1986, lo stesso perderebbe il titolo alla deduzione degli ammortamenti,
ma non certo quello alla deduzione dei costi di gestione dell’autovettura.
Incidentalmente si osserva che per i professionisti manca una disposizione
comparabile all’art. 77, c. 3-bis D.P.R. 917/1986, che sancisce il riconoscimento
del costo dei beni conferiti nell’attività. Ai fini IVA non sembra che
l’utilizzo dell’autovettura anche per fini professionali possa sancire il trapasso
definitivo della stessa dalla sfera personalistica del contribuente alla sfera “IVA”
dello stesso, tanto più che codesta rimane, tuttalpiù, a disposizione del soggetto
per utilizzo “promiscuo”. Si ritiene, pertanto, che la successiva cessione sia
sgravata da qualsivoglia adempimento IVA, anche se l’emissione di una fattura
in regime di esenzione, ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/
1972, allontanerebbe definitivamente qualsiasi rischio di contenzioso.
Se si ritenesse di inquadrare la cessione nel campo IVA, si dovrebbe osservare
che l’ipotesi di applicazione del regime del margine, in luogo che dell’art.
10, n. 27 quinquies, D.P.R. 633/1972 riposerebbe su una interpretazione piuttosto
formalistica della normativa IVA.
può venire il dubbio che non si possa ammortizzare? secondo me si..