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x alberto ed altri.

Re: incompatibilità forense

ARTICOLO 16. - DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo,
e comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di
incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ARTICOLO 37. - CONFLITTO DI INTERESSI.
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini
un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato
determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando
la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo
assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve
astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore
di uno di essi.
III - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si
rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di avvocati o associazione
professionale.
 
Re: incompatibilità forense

mi scusi, signor "Taormina", ma dal testo da lei inviato non pare trasparire alcun ostacolo acchè un iscritto al Vs. ordine non possa ricoprire cariche societarie.
semmai, e soltanto, il conflitto d'interessi con l'azienda nella quale, appunto, ricopra cariche come più volte da me indicato.
 
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