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Via libera alle società professionali

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Albo unico

Ospite
<HTML>ALBO UNICO
il nuovo si chiamerà "ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili"
Speriamo solo che i ragionieri non siano iscritti come "esperti contabili"
Speriamo solo che i ragionieri non siano iscritti come "dottori commercialisti" (sarebbe un'offesa )
SOCIETA PROFESSIONALI
E' stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato in data 20 febbraio 2003 il disegno di legge A.S. 1478 recante "Legge quadro sulle professioni intellettuali", d'iniziativa del sen. Battisti (Margh) ed altri.
Il provvedimento ricalca interamente la proposta di legge, già presentata e assegnata alla competente Commissione della Camera, dal deputato Mantini (Margh) ed altri; la proposta tuttavia non ha ancora visto iniziare il relativo iter parlamentare.
Come altre proposte già all'esame del Parlamento, il disegno di legge A.S. 1478 presentato dall'opposizione intende delineare un quadro certo e moderno di riferimento per l'intera materia ponendo alcuni principi generali. Alla luce della riforma costituzionale che, al novellato articolo 117 della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001), prevede le "professioni" tra le materie oggetto di legislazione concorrente, i proponenti sollecitano, infatti, l'approvazione di una legge di principi richiamando un preciso dovere di intervento dello Stato.
In particolare, evidenziato il valore "superfluo del dibattito sviluppatosi, anche in sede comunitaria, circa l'inquadramento dei servizi professionali nella nozione di impresa poiché, ove pure ciò fosse, è innegabile che imprese siano soggette a regolazioni differenziate in ragione dell'oggetto e dei modi di produzione dei beni e dei servizi", e posta la necessità di avviare in processo riformatore che prenda le mosse dalle esistenti forme rappresentative e di coordinamento tra le varie categorie, il provvedimento individua i seguenti principi:

a) creazione di un sistema "duale" che legittimi, accanto agli ordini e collegi professionali, anche il mondo delle "nuove professioni" basato sulle libere associazioni riconosciute tramite requisiti statutari previsti per legge, l'iscrizione ad un albo presso il Dipartimento delle professioni da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il rilascio "dell'attestato di competenza" degli iscritti, secondo il modello previsto dalle direttive europee;
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nb:
b) pieno riconoscimento delle società tra professionisti, con esclusione del socio terzo di puro capitale, per le attività riconosciute, e società commerciali, per le nuove attività;
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c) possibilità di svolgere il tirocinio, comunque non superiore a due anni, all'interno della formazione universitaria, in alternativa al praticantato svolto negli studi professionali;

d) riforma dell'esame di Stato, secondo criteri di oggettività, imparzialità e semplificazione, prevedendo la possibilità di valutazioni abilitanti direttamente collegate al tirocinio;

e) riconoscimento dell'Ordine professionale come ente pubblico non economico ma limitatamente a precise funzioni pubblicistiche (tenuta degli albi, deontologia, tutela dei soli interessi generali), senza sovrapposizioni con il libero associazionismo sindacale;

f) aggancio dei profili professionali al nuovo assetto delle lauree (brevi e specialistiche) incentivando le nuove forme di organizzazione del lavoro;

g) riconoscimento del principio della libera scelta dell'iscrizione a più albi professionali nell'ambito di equipollenze dei percorsi formativi;

h) meccanismi automatici di riconoscimento dei titoli professionali omogenei per il libero esercizio della professione nei Paesi membri dell'Unione europea.
Sempre in tema di professioni si segnala la proposta di legge A.C. 3685 recante la "Disciplina delle professioni non regolamentate", d'iniziativa del CNEL, presentata recentemente alla Camera, ma non ancora assegnata.
Il CNEL, che da oltre dieci anni dedica la sua attenzione al settore delle professioni emergenti - istituendo prima la Commissione per le rappresentanze e poi la Consulta e l'Osservatorio sulle nuove professioni - intende intervenire con una propria proposta di legge nel dibattito politico in corso, anche alla luce delle esperienze e del monitoraggio finora svolti.
La proposta di legge, pur riconoscendo la validità del sistema "duale" (Ordini ed Associazioni), ha ad oggetto esclusivamente le professioni non regolamentate. Nella Relazione introduttiva il CNEL ribadisce "la piena disponibilità a collaborare alla realizzazione di un più generale intervento volto a disciplinare in forme più moderne, attraverso l'enunciazione di principi generali e con doveroso riconoscimento dell'autonomia degli ordini e delle associazioni, tutte le forme di esercizio delle attività professionali".
A parere del CNEL si tratta di un intervento non ulteriormente rinviabile, tenuti conto, da un lato, degli obblighi comunitari e, dall'altro, del necessario coordinamento con il concorrente potere legislativo in materia, riconosciuto alle Regioni dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
In particolare, la proposta, al fine di consentire il rilascio dell'attestato di competenza previsto dalle direttive comunitarie (art. 3), prevede la possibilità che le libere associazioni di natura privata ottengano il riconoscimento con l'iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia (art. 4).
La concreta determinazione dei requisiti e delle condizioni richiesti, rispettivamente, per il riconoscimento delle associazioni e per il rilascio ai singoli degli attestati di competenza è rimessa a decreti delegati da emanare dal Governo, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni (art.5). Il ricorso alla formula dei decreti delegati è apparsa preferibile rispetto al ricorso ad uno o più decreti ministeriali, in quanto da un lato appare rispettosa degli obblighi comunitari, e, dall'altro, tiene conto della ratio che ha ispirato in materia la riforma del Titolo V della Costituzione e non sembra invadere la competenza delle Regioni se si considera, da un lato, che le disposizioni di cui agli artt. 2222-2238 c.c. rientrano nella nozione di ordinamento civile e, dall'altro, che il possesso dell'attestato non è condizione per l'esercizio dell'attività professionale e ampio spazio di intervento rimane per quanto attiene alla eventuale integrazione della disciplina (ad es. per quanto riguarda la formazione professionale).</HTML>
 
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