Il tuo quesito non è di facile lettura in quanto non è ravvisabile un collegamento tra ici/730 con la convenienza a trasferire la residenza. Nel tuo caso non si può parlare di convenienza a trasferire la residenza ma di obbligo se vuoi usufruire delle agevolazioni prima casa (registro 3%, ipotecarie e catastali fisse se acquisti da privato, ovvero Iva al 4% e ipotecarie e catastali fisse se acquisti da impresa), ( l’ici, invece dovrai pagarla per i 4 mesi di possesso del 2004 considerato che hai acquistato dopo il 15 del mese di settembre). In particolare per poter beneficiare dei benefici devi trovarti nelle seguenti condizioni:
a) l'immobile trasferito deve essere una casa di abitazione "non di lusso" e, quindi, non deve presentare le caratteristiche "di lusso" indicate dal D.M. 2.8.1969. E' priva di autonoma rilevanza la classificazione catastale: i benefici sono applicabili anche ai "villini" (Cat. A7) se ritenuti non di lusso;
c) l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi (fino al 31.12.2000 era un anno) la propria residenza o nel quale svolga la propria attività (anche non lucrativa);
d) c) nell'atto di acquisto oppure nel preliminare antecedente, al fine di fruire dell'aliquota agevolata in relazione agli eventuali acconti corrisposti, l'acquirente deve dichiarare:
- di voler stabilire la residenza nel Comune dell'acquisto, se non vi si trova già o se in questo non si trova la sua sede d'attività, ecc.;
- di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione nel Comune dove è situato l'immobile acquistato;
- di non essere titolare, neppure per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutta la nazione, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata dall'acquirente o dal coniuge con le agevolazioni sull'acquisto della "prima casa", a partire dalla L. 168/1982.
L'amministrazione finanziaria, in tema di recupero della maggiore imposta dovuta in caso di revoca dei benefici, ha da ultimo precisato (Cm 69/E/2002), conformemente all'orientamento della Corte di cassazione, che gli uffici possono richiedere la maggiore imposta dovuta entro il termine di tre anni a partire dal giorno della registrazione dell'atto, in caso di dichiarazioni mendaci rese in quest'ultimo dall'acquirente, oppure dallo scadere del termine previsto per soddisfare tutte le condizioni richieste dalla legge (ad esempio se la residenza non sia stata trasferita nel comune dove è situato l'immobile entro i diciotto mesi dall'acquisto, il termine dei tre anni decorre dalla scadenza del 18º mese).
Nel 730 invece potrai indicare la detrazione irpef del 36% se hai acquistato un immobile facente parte di un edificio su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione edilizia e la detrazione è calcolata sul 25% dell’importo indicato nell’atto di acquisto. Ma anche in questo caso l’accesso ai benefici è subordinato al rispetto di un serie di adempimenti tra cui la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara.