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***URGENTE! Permessi studio

E

ELENA

Ospite
<HTML>Salve.
Avrei urgentemente bisogno del vostro aiuto:
Sono impiegata in uno studio commerciale però con contratto commercio terziario, da circa 6 mesi; non ho più ferie o permessi a disposizione; ho partecipato all'esame di abilitazione alla professione Consulente del Lavoro (certificato dalla Commissione esaminatrice):

oltre ai giorni dell'esame, ho diritto ad altri giorni come congedi retribuiti (titolo XI art. 77, CCNL terziario 3/11/1994) o come diritto allo studio (titolo XI art. 80, CCNL)?
E se sì, a quali norme (oltre a quelle già citate, perchè non ritenute valide dal mio datore) posso appellarmi?

Grazie!
Elena</HTML>
 
S

STEFANIA

Ospite
<HTML>ho travato sul sito interessantissimo www.unioneconsulenti.it un articolo che potrà esserti utile:
In Italia il nostro ordinamento offre delle agevolazioni alla frequenza dei corsi e alla partecipazione agli esami disponendo che i lavoratori iscritti a regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto a non essere inseriti in turni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

Lo studente lavoratore ha a disposizione un monte di 150 ore di permessi retribuiti in tre anni per frequentare corsi e lezioni (le modalità per ottenerlo variano, e sono descritte nell articolo 91 dei Contratti Nazionali di Lavoro). Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell'obbligo, il tetto massimo dei permessi è elevato a 250 ore; se si tratta di corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, il tetto massimo è diminuito a 120 ore.
Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto a 120 ore di permesso non retribuito all'anno, il cui utilizzo deve essere programmato trimestralmente, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.

Durante il periodo degli esami i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, possono fruire di permessi giornalieri retribuiti. Inoltre, si ha diritto, in caso di esame oltre al giorno di permesso già accordato dalla legge, a due giorni di permesso retribuito, da fruirsi nei due giorni lavorativi precedenti l'esame. Tuttavia, i permessi non sono retribuiti nel caso in cui l'esame universitario sia stato sostenuto per più di due volte nello stesso anno accademico

Queste facilitazioni agevolano lo studente alla frequenza dei corsi ed alla preparazione agli esami.

Il datore di lavoro può richiedere però che il lavoratore dimostri l'effettiva frequenza dei corsi o la partecipazione ad un esame, attraverso la produzione di adeguata documentazione.

Inutile ricordare che spesso in realtà le cose cambiano, che a volte i datori di lavoro non hanno interesse a rispettare questi principi e che quindi cercano di far finta che queste regole non esistano. Se oltretutto lavorate "in nero", le speranze di vedervi riconosciuti i vostri diritti sono sempre più scarse.

Tenete presente però che potete legalizzare la vostra posizione, e percepire i contributi e il salario arretrati. Per ottenere ciò è consigliabile rivolgervi ad un legale specializzato in Diritto del lavoro per farvi seguire nella tutela dei vostri diritti.</HTML>
 
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