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urgente:chiusura lite pendente

V

Veronica

Ospite
<HTML>E' possibile usufruire del beneficio relativo all'art.16 della finanziaria 2003 per chiudere una lite in merito ad un ricorso presentato a novembre per una cartella di pagamento (con iscrizione a ruolo) emessa a causa di un recupero irpef erroneamente rimborsato ex art.43 DPR 602? Non esistono sanzioni nè interessi. Essendo la somma elevata (euro 3253,16) vi prego per una risposta urgente. Grazie</HTML>
 
<HTML>il recupero di un credito irpef erronamente rimborsato dall'amministrazione finanziaria a mezzo cartella esattoriale come ben sai non vengono applicate ne sanzioni e ne interessi.

Il ricorso è giustificato solo quando l'iscrizione a ruolo è è priva di ogni fondamento.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagare nei termini la cartella


Quindi non puoi pretendere che il contribuente che ha percepito l'indebito rimborso .....non lo voglia restituire....e cerchi ora di definire la lite pendente con la sanatoria.

In questo caso non c'è nulla da definire!!!!</HTML>
 
<HTML>E' esatto quanto afferma loyistis ai sensi del comma 5 dell'art 16.

ciao</HTML>
 
<HTML>Nessuno mette in dubbio la pretesa di percepire l'indebito rimborso e quindi l'esattezza di un ricorso. Ma se ciò è stato fatto è stato solo per "allungare" i termini della liquidazione. Quindi se c'è possibilità di chiudere la lite non penso ciò dipenda dalla motivazione del ricorso, quanto dal fatto che la somma iscritta a ruolo non comprenda sanzioni (comma 5 art.16)?</HTML>
 
<HTML>Cara Veronica, a questo punto non capisco che cosa vuoi chiedere.

In presenza di una cartella esattoriale notificata non è possibile "allungare" nulla, poiché essa va pagata entro i termini previsti.

Il ricorso non tarda il pagamento della cartella, salvo quanto stabilito per i casi di grave pregiudizio. Il comma 5 l'ho citato per sottolineare la previsione della debenza delle imposte da pagare in presenza di giudizio.

Puoi spiegare meglio le tue necessità?

grazie, ciao con amicizia.</HTML>
 
<HTML>Innanzitutto grazie Fabiano per la disponibilità mostrata.
In riferimento alla cartella è stato presentato il ricorso e contestualmente la sospensione del pagamento (di oltre 3.200 euro), per difficoltà economica del soggetto interessato (un pensionato), presso la Commissione Tributaria Provinciale e L'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo. L'intero importo è solo irpef, senza sanzioni ed interessi. Ora mi chiedo, prescindendo dal fatto che quando si andrà a discutere il ricorso la possibilità di vederlo accolto è praticamente nulla, si può adesso, o meglio entro il 17 marzo, usufruire della possibilità di chiudere la lite in base all'art.16 della Finanziaria 2003, considerando anche l'eccezione prevista nel comma 5? Spero sia stata più chiara...
Grazie ancora
Veronica</HTML>
 
<HTML>Non mi pare che ci siano preclusioni alla definizione della lite così come prospettata da Veronica. Le somme dovute di cui al comma 5 dell'art.16, se non erro, dovrebbero essere quelle relative agli avvisi di accertamento impugnati essendo prevista l'iscrizione a ruolo anche in pendenza di giudizio e nella misura rapportata ai tributi e allo stato del procedimento.
Io la vedo così. Confrontiamoci,
Grazie e ciao a tutti</HTML>
 
<HTML>ok. grazie per la chiarezza. Ho capito la tua linea. Vediamo se riesco a riassumerla.

Il comma 5 dell'articolo 16 prevede quanto segue:

"Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite...";

in pendenza di lite le somme iscritte a ruolo sono dovute;

in questo caso però la sospensione accordata fa si che il pagamento della somma non è dovuto in pendenza di lite;

pertanto l'estinzione del contenzioso, per effetto dell'adesione alle previsioni dell'articolo 16, può avvenire con il solo pagamento del 10%, senza null'altra debenza.

Mi sento di affermare che la tua ipotesi non è per nulla peregrina, anzi!

Mettiti alla finestra perché, senza dubbio, si aprirà un dibattito riguardante la definizione di liti con importi iscritti e sospesi.

ciao e complimenti.</HTML>
 
<HTML>x dado

ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 sono dovute, oltre a quelle da te citate, le somme iscritte a ruolo, in particolare quelle dell'articolo 36 bis del dpr 600.

Attento poi che il detto comma 5 non parla di "imposte", ma di somme dovute (è questa una sottigliezza non da poco).

Scusa (ciò vale ai soli fini del confronto da te richiesto), ma non mi sento di condividere le ragioni da te esposte.

ciao</HTML>
 
<HTML>Nel caso specifico, le somme liquidate a norma dell'art. 36 bis sono state già iscritte a ruolo.
L'impugnazione del ruolo dà origine alla lite fiscale ,definibile a norma dell'art. 16.
Poichè il ruolo contiene già le imposte liquidate, in presenza di definizione, nessun'altra somma si rende dovuta all'erario in quanto oggetto della definizione è proprio il ruolo all'uopo impugnato.
Per quanto riguarda le imposte iscritte o iscrivibili a ruolo a norma dell'art. 36 bis e 36 ter è vero che le stesse restano dovute anche in presenza di adesione a qualsiasi forma di condono, a condizione che non siano state impugnate e non costituiscono una lite pendente, autonomamente definibile.
Aspettiamo fiduciosi di allargare il confronto.

Ciao</HTML>
 
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