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Un favore

A

annamaria

Ospite
Cortesemente qualcuno può procurarmi o dirmi come faccio a procurarmi la sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 del 6 marzo 2000.
Grazie a tutti gli uomini (e donne) di buona volontà.
Ciao
 
Per la Corte se e' uno solo a lamentarsi non si turba la quiete pubblica
Il cane puo' disturbare il vicino di casa
(Cassazione 1394/2000)



È inutile querelare il vicino di casa per disturbo alla quiete pubblica se il suo cane abbaia in continuazione: se gli ululati non disturbano "una pluralità di persone", ma solo il vicino, "il fatto non sussiste". Questo è in sostanza il principio affermato dalla Prima Sezione Penale delle Corte di Cassazione, che ha annullato – perché "il fatto non sussiste" – la condanna per disturbo alla quiete pubblica inflitta dalla Corte di Appello di Bologna al proprietario di un cane che con i suoi ululati turbava la tranquillità dei vicini di casa. La Suprema Corte rileva infatti che il cane incriminato disturbava un solo nucleo familiare, quello del vicino di casa del suo proprietario, mentre l’art.659 del codice penale tutela "la pubblica tranquillità" e, pur non essendo richiesto che il disturbo sia stato effettivamente recato ad una pluralità di persone, "è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". (6 marzo 2000)

Sentenza della Prima Sezione Penale n.1394/2000



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

(…)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da B. P. avverso la sentenza del 17/05/1999 della Corte di Appello di Bologna.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17.5.99 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Reggio Emilia del 28.10.97 determinava in lire 300.000 di ammenda la pena inflitta a B. P. per il reato di cui all'art.659, comma 1, c.p. [1], ascrittogli "perché, non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi ed in particolare di C. T. e dei suoi familiari. In Reggio Emilia fino al 18.7.1995".

La Corte di Appello, su richiesta dell’appellante, eliminava, altresì, la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado e confermava nel resto la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile che era stato liquidato in complessive lire 3.046.650.

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il B., tramite il difensore, deducendo: a) la sostanziale elusione del disposto di cui all’art.84 Legge 869/81 [2] che prevede che l’imputato sia informato della possibilità di procedere ad oblazione [3] fin dal momento della comunicazione giudiziaria, essendo assolutamente insufficiente alla scopo, secondo il ricorrente, il laconico e generico inciso contenuto nel decreto di citazione a giudizio con il quale si avvertiva che "qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato potrà presentare domanda di oblazione"; b) la mancata assunzione di una prova decisiva da parte della Corte di merito che non aveva accolto la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per verificare da una parte che il cane dell’imputato abbaiava per rispondere all’abbaiare di altro cane appartenente alla parte offesa e dall’altra che il cane del B. nonostante accertamenti e controlli esperiti nell’arco di 50 giorni non aveva creato disturbo alla quiete pubblica, come risultava da una relazione dei vigili urbani di Reggio Emilia del 13.9.96; c) la violazione dell’art.659, comma 1, c.p., che richiede per la sua configurabilità che i rumori, gli schiamazzi e gli strepiti abbiano attitudine a propagarsi disturbando così più persone ed incidendo sulla pubblica tranquillità.

Motivi della decisione

L’ultimo motivo di ricorso, di carattere assorbente, appare meritevole di accoglimento.

Proprio con riferimento al latrato notturno dei cani, questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art.659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. Infatti l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità e pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato a duna pluralità di persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (v. Cass. Sez.I 6.3.97 n.3000). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte, distante da altri edifici.

Il comportamento omissivo dell’imputato integra tutt’al più un mero illecito civile e non pure una violazione penalmente sanzionabile e, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Il carattere assorbente del motivo di ricorso testé accolto esime dall’esame delle rimanenti doglianze.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Roma, 9 dicembre 1999.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2000.



NOTE:

1. L’art.659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) dispone: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 600.000".

2. La legge 24 novembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale) ha attuato la depenalizzazione di reati e contravvenzioni.

3. L’oblazione è una causa di estinzione delle contravvenzioni. È prevista dall’art.162 c.p. in relazione alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda. Consiste nel pagamento volontario, prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa e delle spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.



google.. it's magic.. ehheheh

buona pasqua e buon lavoro
ciao
 
Grazie Alb l'ho appena trovata anch'io.
Ciao Buona Pasqua e Buon Lavoro
 
Re: x alb.

io ho la banca dati giuridica utet e non l'ho trovata...mi dai qualche sito utile per trovare legislazione e prassi su internet (che non sia l'ADE) grazie ciao
 
Re: x franz

Io di solito provo nella banca dati ministero finanze..
altrimenti con google WWW.google.it inserendo nella stringa di ricerca gli estremi.. di solito funziona o quanto meno si arriva a siti ove ne parlano..

prova..
ciao, buon lavoro
 
Re: x franz

Si con google funziona, io oggi mi sono persa nel sito della Corte c., ma per farmi accedere volevano registrazione (e sottoscrizione), poi ho scritto qui e sono andata su google, naturalmente Albertone ha fatto in fretta aveva già il riferimento io invece ho dovuto cercare associazioni cani, molestie cani ecc. con un fiume di diavoli per capello.
Ma almeno la Corte mi darà ragione se si va avanti.
Ciao ragazzi
 
Re: x annamaria

ao ma che ha fatto sto povero cane?
s'è magnato la nonna der vicino de casa?
 
Re: x annamaria

per esempio, le gazzette ufficiali son in internet ma a pagamento..

ma se provate qui:
http://www.comune.jesi.an.it/

eccole li..

ciao
 
Re: x Alberto

Macchè semplicemente abbaia se abbaiano gli altri del vicinato. Ma poichè un mio vicino è carabiniere (li conosci sti tizi?) oggi mi arriva raccomandata a.r. di un legale.
P.S.: (onestamente però ho tre pastori tedeschi, ma son tranquilli e di notte sono in casa, restano in giardino il tempo che sono in ufficio)
Ciao
 
Re: x annamaria

tre cani lupo e di dimensioni pachidermiche che abbaian in tedesco (kbaush skarfk, ) alle 3 di mattina non è bello ehheheheh
 
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