Allora Ambra, ritengo opportuno fare chiarezza:
quanto è stato riportato nella mail del centro per l'impiego, è riferito agli incentivi di cui all'art.4 c.8, Legge 92-2012:
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Come puoi osservare, nulla a che vedere con assunzione avvenuta con Legge 407, che ribadisco deve essere effettuata fin dall'inizio del rapporto a tempo indeterminato.
Tuttavia, se ci sono le condizioni, è possibile beneficiare per effetto del cumulo dei due incentivi, legge 92/2012 e legge 407/90, qualora venga decisa la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Per quanto sopra, segnalo la circolare Inps nr. 111 del 24 Luglio 2013.
Saluti domenico