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tutela per acuisto da impresa edile

A

ariella

Ospite
Devo acquistare un immobile da un'impresa edile che mi chiede il 70% del prezzo nel corso dell'avanzamento lavori e il 30% al termine con il rogito.

L'immobile sarà pronto tra oltre 1 anno e nel mentre avrò sborsato una cifra ingente.

Come posso tutelarmi per un eventuale fallimento dell'impresa o per azioni esecutive sull'immobile che sto per acquistare (ovviamente trascrivo il preliminare sull'immobile ma questo non basta)?

Esiste la possibilità di stipulare un'assicurazione che mi tenga indenne in caso di fallimento dell'impresa?
 
la fidejussione a garanzia degli acconti versati e la "decennale postuma" (legge n. 210/2004)

LA FIDEJUSSIONE

La Legge n. 210 del 2 agosto 2004 obbliga il costruttore a rilasciare all’acquirente una fidejussione a garanzia degli importi versati o da versare prima del rogito, ad eccezione dell'eventuale mutuo.

Nel mese di giugno 2005 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo 122/2005 (www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs122_05.html) concernente l'attuazione di questa legge, che riguarda esclusivamente i contratti di trasferimento di proprietà di immobili per il quali il permesso di costruire sia stato richiesto dopo il 21 luglio 2005, data di entrata in vigore del suddetto decreto.

La legge 210/2004 disciplina inoltre i contenuti del compromesso, in cui dovranno essere elencati con estrema precisione i materali costruttivi e le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori.

LA DECENNALE POSTUMA

Un ulteriore obbligo, ancora più vincolante, a carico del costruttore è quello di rilasciare all'acquirente, contestualmente alla stipula del rogito di compravendita, una polizza assicurativa decennale - detta "decennale postuma" - a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi dopo la stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione dell'immobile.
Tale polizza deve avere effetto a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Si tenga presente che, per legge, ai notai è vietato stipulare i rogiti di compravendita qualora il costruttore non abbia rilasciato al cliente la "decennale postuma" .

Nel caso di compravendita tra soggetti privati, non vi è invece alcun obbligo di rilasciare detta polizza.

Emilia
 
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