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TREMONTI BIS

S

SCUDIERO FABIO

Ospite
<HTML>UM IMPRESA EDILE VUOLE ACQUISTARE UN IMMOBILE NUOVO, AD USO UFFICIO, CHE INSERISCE IN BILANCIO COME BENE STRUMENTALE.
1) PUO LA SOCIETA' CONSIDERARE L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE COME BENE AGEVOLABILE TREMONTI SE UTILIZZA DIRETTAMENTE QUESTO IMMOBILE?
2) PUO LA SOCIETA' CONSIDERARE L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE COME BENE AGEVOLABILE TREMONTI SE LOCA L'IMMOBILE?
3) NON E' IN CONTRASTRO CON LA CIRCOLARE N. 90 CHE ESCLUDE L'ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI IMPRESE EDILI IN QUANTO BENI MERCE?</HTML>
 
L

Luigia Lumia

Ospite
<HTML>Ti allego uno stralcio della circolare Assonime sulla tremonti. Non mi risulta che ci siamo chiarimenti successivi. Ciao

"Ciò posto in via generale – e precisando che, ai fini del trattamento agevolativo, assumono rilievo tutti i fabbricati che abbiano le caratteristiche oggettive di appartenenza alle suddette categorie catastali, anche se non ancora accatastati con attribuzione di rendita – è opportuno richiamare l’attenzione sulle affermazioni svolte dall’Agenzia delle Entrate, nella stessa circolare 90/E del 2001 e nella successiva circolare n. 4/E del 2002, in merito
all’applicazione del beneficio da parte delle imprese edili. Nella prima di tali circolari, in particolare, è stato precisato che le imprese “… che hanno per oggetto esclusivo o principale, in base all’attività effettivamente esercitata, la costruzione di immobili destinati ad essere rivenduti non possono fruire dell’agevolazione con riferimento agli immobili costruiti, neppure se temporaneamente concessi in locazione, in quanto tale utilizzo non è sufficiente a modificarne la natura di beni-merce”. Sin qui, osserviamo, si tratta della ripetizione di un orientamento già assunto dal Ministero delle Finanze in occasione della originaria
agevolazione Tremonti. La riproposta affermazione di carattere generale va, peraltro, integrata con quanto successivamente precisato nella circolare n. 4/E del 2002. In tale seconda occasione, infatti, nel ribadire la non agevolabilità degli immobili-merce, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che per tali imprese “… sono, invece, agevolabili gli immobili
costruiti ed utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività”. Dal coordinamento dei due interventi, sembrerebbe potersi desumere che per tali imprese sono senz’altro agevolabili gli mmobili utilizzati per l’attività stessa di costruzione, ivi inclusi, eventualmente, gli immobili destinati a sede dell’impresa. Non è chiaro, invece, con specifico riferimento alle imprese per le quali l’attività di costruzione e vendita non si configuri come esclusiva, se siano,
comunque, agevolabili anche i fabbricati strumentali per natura costruiti e iscritti fra le immobilizzazioni per essere destinati alla locazione a terzi. Il punto meriterebbe di essere
ulteriormente precisato dai competenti organi."</HTML>
 
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