Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

trattamento di famiglia (assegno coniuge)

percepisco una pensione di Invalidità ordinaria che non tocca i 10000 euro all'anno e ricevo il trattamento di famiglia per il coniuge perchè non supero i 15000 euro.
nel 2016 ho richiesto all'inps una ricostituzione contributiva che mi è stata accettata con relativi arretrati.
da luglio 2017 non percepisco piu' il trattamento di famiglia in quanto l'inps dice che supero i redditi.
Visto che gli arretrati non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi perchè hanno tassazione separata, e visto che pur avendoli ricevuti nel 2016, ma trattasi di arretrati di anni vecchi, la mia domanda è:
fanno reddito ai fini degli assegni?
 
percepisco una pensione di Invalidità ordinaria che non tocca i 10000 euro all'anno e ricevo il trattamento di famiglia per il coniuge perchè non supero i 15000 euro.
nel 2016 ho richiesto all'inps una ricostituzione contributiva che mi è stata accettata con relativi arretrati.
da luglio 2017 non percepisco piu' il trattamento di famiglia in quanto l'inps dice che supero i redditi.
Visto che gli arretrati non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi perchè hanno tassazione separata, e visto che pur avendoli ricevuti nel 2016, ma trattasi di arretrati di anni vecchi, la mia domanda è:
fanno reddito ai fini degli assegni?

Salve, solo ai fini fiscali non si considerano le somme a tassazione separata ma così non è riguardo gli anf.

propongo lo stralcio dalla circolare inps nr. 12/1990

3.1) REDDITI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a L. 2.000.000, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- tra i redditi assoggettabili all'IRPEF devono essere compresi quelli a tassazione separata con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonche', con effetto dall'1 luglio 1989, degli arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
 
Alto