Poichè la trasformazione comporta solamente il cambio della veste giuridica della società, i registri iva rimangono gli stessi e la numerazione delle fatture può proseguire in modo progressivo. Fra l'altro questa continuità ai fini iva è anche dimostrata dal fatto che la Dichiarazione annuale Iva deve essere presentata solo dalla società risultante dalla trasformazione e deve includere tutte le operazioni effettuate durante tutto il periodo ante e post.