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TRASFORMAZIONE SAS IN INDIVIDUALE

P

pago71

Ospite
ciao a tutti, ho un grosso problema e non riesco a risolverlo.
il 09.04.04 la società x sas cede tutte le sue quote ad un nuovo ed unico socio. Entro i sei mesi non viene trovato un nuovo socio e quindi in data 08.10.2004 si trasforma in ditta individuale con l'attribuzione di una nuova partita iva e con l'indicazioe della partita iva della ex società. Ora vorrei sapere l'iter contabile e fiscale per favore. Gli ex soci hanno ricevuto solo il valore nominale della quota rifiutando di partecipare agli utili e sia la società sia la ditta individuale sono in contabilità semplificata.
Vorrei sapere:
1)vanne effettuate scritture cessione quota + bilancio?
2)vanno effettuate scritture trasformazione + bilancio?
3)si eseguono rilevazioni rimananenze, ammortamenti, ecc entro il 07.10?
4)unico società fino alla data del 07.10? se si entro quando si invia?
5)dich. iva unica solo a nome dell'individuale?
6)eventuali contratti di leasing con la ex società non si possono + scaricare contabilmente?
7) il contratto di affitto va rifatto ex novo alla persona fisica?
Grazie in anticipo, ma mi hanno dato tante notizie diverse ed ho bisogno chiarimenti.
 
A mio avviso dovresti fare così:
1) Le scritture di cessione quota sono un atto tra privati e non rilevano ai fini contabili;
2) Non devi fare alcuna scrittura di "trasformazione" in quanto essendo in semplificata non rilevi nulla dal punto di vista patrimoniale;
3) Non hai nessun problema di indicazione del capitale netto appunto per quanto sopra;
4) L'unico della società deve essere presentato entro 10 mesi dalla data della "trasformazione";
5) Dichiarazione IVA solo a nome dll'individuale;
6) Rapporti preesistenti da volturare;
 
grazie carlo, mi hai confermato tanti punti. solo un dubbio mi resta. Al 07.10 vanno effettuate anche le scritture di rilevaz. merci, ammortamenti ed altro? grazie in anticipo ciao
 
codice civile
la sas in ditta individuale non si può trasformare
se non ripristini la pluralità dei soci sei di fatto in liquidazione.
la ditta individuale con nuova p.i. è un altro soggetto giuridico che non ha nulla a che fare con la s.a.s.
 
sul tema:
Tribunale di Torino 10.02.1994
La “trasformazione” compiuta dal socio unico superstite di società di persone in impresa individuale, in quanto persegue la finalità della continuazione dell’attività è, come tale, meritevole di tutela, secondo
i principi generali dell’ordinamento giuridico ed è, pertanto, incompatibile con una fase di liquidazione della società.

Cass. Civ., Sez. I 9.03.1996, n. 1876
Lo scioglimento della società in nome collettivo per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale non provoca l’estinzione dell’ente, né la sua trasformazione in impresa individuale.

L’unico socio di una società di persone può sciogliere la società anche prima della scadenza del termine semestrale, di cui all’art. 2272, n. 4 Codice Civile.
La prosecuzione dell’attività sotto forma di impresa individuale, da parte dell’unico socio di una società di persone, è ammissibile e si configura come cessione di azienda da parte della società all’unico
socio, con inizio “ex novo”, da parte di quest’ultimo, di un’attività di impresa; di conseguenza, la società può essere cancellata dal Registro delle Imprese solo quando tutti i suoi debiti risultino estinti o accollati, con efficacia liberatoria per il cedente (Tribunale Torino, 22.10.1993).

Il mero recesso di un socio di una società in nome collettivo, con il trasferimento della quota sociale all’altro socio che ha continuato l’attività commerciale, pur determinando lo scioglimento della società e la trasformazione in ditta individuale, secondo quanto previsto dagli artt.
2272 e 2308 Codice Civile, non può essere considerata come cessione di azienda (C.T.C. Sez. VIII 30.06.1998, n. 3639)
 
e anche questa:
Mancata ricostituzione pluralità dei soci
• Decorsi 6 mesi, il socio superstite può estinguere la società omettendo la procedura di liquidazione continuando, quale imprenditore individuale, l’esercizio dell’attività già esercitata.
Cass. Civile 6.02.1984, n. 905
 
Ho usato sempre il termine "trasformazione" tra virgolette per facilitare il tutto.
In molti testi ed in giurisprudenza è largamente utilizzato.
"Se non ripristini la pluralità dei soci sei di fatto in liquidazione".
Non sono d'accordo.
Ciao
 
un oggetto formulato in quel modo può dare un'informazione errata ai lettori.
andiamo oltre ..
che succede alla società con un socio solo che decide di proseguire l'attività oltre il termine dei sei mesi ?
 
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