Salve, il rifiuto alla trasformazione da full-time a part-time, non integra il giustificato motivo di licenziamento (art. 5,c.1.D.Lgs n.61/00).
Inoltre si tenga conto che per la trasformazione di cui sopra è necessario l'ACCORDO scritto tra le parti, accordo che DEVE essere poi convalidato dalla DPL (Direzione Provinciale del Lavoro).
Tuttavia, il datore di lavoro potrà fornire la prova della necessità di adeguare l'orario di lavoro e, a mio avviso, non è esclusa la validità del licenziamento nel caso in cui si riesca a dimostrare tale esigenza (prova della necessità di adeguare l'orario di lavoro).
La giurisprudenza, ha rienuto valido il licenziamento del lavoratore che ha rifiutato il consenso alla trasformazione, quando il datore di lavoro abbia dimostrato che tale richiesta era posta alla salvaguardia del posto di lavoro, causa lo stato di crisi aziendale.
Saluti domenico