Da circolare del 23-12-25 risulta che i costi figurativi rientrano fra i costi da considerare nel calcolo della
commercialità dal 2026; ho visto più interpretazioni della norma e la maggior parte NOn fa rientrare i costi figurativi
nel calcolo. è chiaro che è una importante penalizzazione.
la circolare cita i costi "effettivi" fra cui molti commentatori NOn fanno rientrare i costi figurativi.
qualcuno si è posto il problema? avete considerazioni in merito? Grazie.
riporto solo in parte la circolare citata:
L'articolo 79, commi 2 e 2-bis, del CTS introduce il criterio fondamentale per la qualificazione delle attività di
interesse generale come non commerciali: i corrispettivi non devono superare i costi effettivi, con una soglia di
tolleranza pari al 6%.
Tale margine, originariamente fissato al 5% dal legislatore del 2017, è stato innalzato al 6% dal D.L. 73/2022
(c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con L. 122/2022, al fine di garantire maggiore flessibilità gestionale
agli enti.
Per ciascuna attività di interesse generale, l'ETS deve verificare annualmente la seguente disuguaglianza:
Corrispettivi ? Costi Effettivi × 1,06
Oppure, in forma equivalente:
Corrispettivi / Costi Effettivi < 1,06
Dove i termini della formula assumono i seguenti significati specifici:
corrispettivi: ricavi derivanti da prestazioni di servizi o cessione di beni nell'ambito delle attività ex art. 5
(rette, biglietti, tariffe, quote di partecipazione), al netto di contributi pubblici, quote associative e
donazioni.
costi Effettivi: somma di costi diretti, costi indiretti imputabili, costi generali e di struttura, costi
finanziari e tributari, nonché i costi figurativi (valore delle risorse gratuite).
Per comprendere appieno l'impatto del test di commercialità sulla gestione degli ETS, si propone l'analisi di un
caso pratico relativo a un'Associazione di Promozione Sociale che organizza corsi di formazione culturale,
attività rientrante nell'articolo 5, lettera d), del CTS.
Scenario A: senza valorizzazione dei costi figurativi
Voce Importo
Ricavi da corsi (Corrispettivi) € 45.000
Costi monetari (affitto, rimborsi, materiali) € 40.000
Margine reale + € 5.000
Verifica del Test:
Soglia di tolleranza (6% sui costi): € 40.000 × 6% = € 2.400
Limite massimo ricavi ammissibili: € 40.000 + € 2.400 = € 42.400
Rapporto: € 45.000 / € 40.000 = 1,125 (superiore a 1,06)
Esito: I corrispettivi (€ 45.000) superano il limite ammissibile (€ 42.400). L'attività si configura come
COMMERCIALE e l'avanzo di € 5.000 è soggetto a tassazione IRES.
commercialità dal 2026; ho visto più interpretazioni della norma e la maggior parte NOn fa rientrare i costi figurativi
nel calcolo. è chiaro che è una importante penalizzazione.
la circolare cita i costi "effettivi" fra cui molti commentatori NOn fanno rientrare i costi figurativi.
qualcuno si è posto il problema? avete considerazioni in merito? Grazie.
riporto solo in parte la circolare citata:
L'articolo 79, commi 2 e 2-bis, del CTS introduce il criterio fondamentale per la qualificazione delle attività di
interesse generale come non commerciali: i corrispettivi non devono superare i costi effettivi, con una soglia di
tolleranza pari al 6%.
Tale margine, originariamente fissato al 5% dal legislatore del 2017, è stato innalzato al 6% dal D.L. 73/2022
(c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con L. 122/2022, al fine di garantire maggiore flessibilità gestionale
agli enti.
Per ciascuna attività di interesse generale, l'ETS deve verificare annualmente la seguente disuguaglianza:
Corrispettivi ? Costi Effettivi × 1,06
Oppure, in forma equivalente:
Corrispettivi / Costi Effettivi < 1,06
Dove i termini della formula assumono i seguenti significati specifici:
corrispettivi: ricavi derivanti da prestazioni di servizi o cessione di beni nell'ambito delle attività ex art. 5
(rette, biglietti, tariffe, quote di partecipazione), al netto di contributi pubblici, quote associative e
donazioni.
costi Effettivi: somma di costi diretti, costi indiretti imputabili, costi generali e di struttura, costi
finanziari e tributari, nonché i costi figurativi (valore delle risorse gratuite).
Per comprendere appieno l'impatto del test di commercialità sulla gestione degli ETS, si propone l'analisi di un
caso pratico relativo a un'Associazione di Promozione Sociale che organizza corsi di formazione culturale,
attività rientrante nell'articolo 5, lettera d), del CTS.
Scenario A: senza valorizzazione dei costi figurativi
Voce Importo
Ricavi da corsi (Corrispettivi) € 45.000
Costi monetari (affitto, rimborsi, materiali) € 40.000
Margine reale + € 5.000
Verifica del Test:
Soglia di tolleranza (6% sui costi): € 40.000 × 6% = € 2.400
Limite massimo ricavi ammissibili: € 40.000 + € 2.400 = € 42.400
Rapporto: € 45.000 / € 40.000 = 1,125 (superiore a 1,06)
Esito: I corrispettivi (€ 45.000) superano il limite ammissibile (€ 42.400). L'attività si configura come
COMMERCIALE e l'avanzo di € 5.000 è soggetto a tassazione IRES.