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termine ordinatorio della parte resistente.

Appurato grazie, all'intervento di Rocco di qualche giorno fa, che il termine per costituirsi in giudizio per la parte resistente è ordinatorio e non perentorio. Adesso, vorrei che qualcuno mi confermasse quanto dico cioè se per termine ordinatorio rientra anche il fatto di poter depositare il proprio fascicolo con documenti e controdeduzione e quant'altro oltre i termini. Giusto ? Ma, in ogni caso, nel rispetto dell'art. 32 del D.lgs. 546/1992, vale a dire:
1) documenti e controdeduzioni entro il 20° giorno antecedente l'inizio della trattazione;
2) soltanto controdeduzioni entro il 10° giorno l'inizio della trattazione.
Vorrei conferma da parte vostra.
Grazie e buon lavoro.
 
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