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Termine approvazione bilanci 2004

A

Andrea

Ospite
un collega sostiene che non sia più ammessa la "dilazione" di 60 giorni, con conseguente obbligo di approvazione entro aprile senza possibilità di proroga

a me invece sembra che non sia cambiato nulla rispetto all'anno scorso

cosa ne pensate?
 
l'articolo del codice civile riformato riporta un a casistica moto piu' restrittiva rispetto alla formulazione precedente. le cause devono essere ricondotte alla struttura ed all'oggetto della società.
non sarà più quindi possibile chiedere rinvii generici per "condoni o valutazione delle poste, ecc..."
il richiamo alla struttura ed all'oggetto sociale prevede ipotesi ben circostanziate
ciao
 
la norma di approvazione ai 180 gg è sicuramente più restrittiva.
Domanda:
Ma se la utilizzi senza un buon motivo, chi ti viene a sanzionare?
Risposta:
Nessuno.
Se voglio il bilancio non lo approvo e non lo deposito.
Se voglio il bilancio approvato lo riapprovo nel momento in cui mi accorgo che era falso.
 
Beh, innanzitutto ci sarebbe la sanzione pecuniaria per il tardivo deposito; e comunque, non ci si può ridurre al discorso "chi ti viene a sanzionare", perchè allora si potrebbe fare anche il bilancio "alla carlona", tanto chi ti viene a sanzionare.....? Il discorso è ovviamente civilistico : parlane coi soci o con il collegio sindacale ..... :))
 
sai molto bene che la sanzione scatta solo se il deposito va oltre i 30 gg dalla approvazione.
Concordo con te che i soci potrebbero sollevare la problematica in sede di approvazione bilancio...dipende molto se i soci sono o non sono anche gli amministratori.
I sindaci sono gli sfigati della situazione..rischiano in prima persona e non hanno voce in capitolo.
 
Scusate: ma se la prima assemblea è deserta e la seconda viene convocata successivamente, poniano il 30 giugno, qual'è il problema? Se mi date una risposta ve ne sarei grato. Buon lavoro a tutti.
 
stralcio da italiaoggi
"L’art. 2478-bis del Codice Civile stabilisce che il bilancio deve essere “presentato” ai soci
entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e, comunque, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. La norma prevede il termine entro il quale il bilancio deve wssere “presentato”, ma non entro cui lo stesso deve essere “approvato” (in particolare, nel caso di decisioni non assembleari). Il successivo art. 2479 stabilisce che l’atto costitutivo
può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Al riguardo, sarebbe opportuno che la clausola statutaria che prevede che le decisioni sociali possano essere adottate secondo i predetti metodi stabilisca un termine (solitamente 30 giorni), entro il quale la procedura
deve essere ultimata. I 120 giorni sono da riferire al momento in cui l’organo amministrativo ha il dovere di “presentare” il rendiconto annuale ai soci, i quali, in caso di decisione “non assembleare”, avranno a disposizione un ulteriore lasso di tempo (normalmente 30 giorni) per formalizzare la decisione. Ne deriva che dovrebbe essere possibile “sfruttare” i giorni in più per la formalizzazione del bilancio, mediante l’adeguamento dello statuto (qualora non ancora eseguito) con l’inserimento di una clausola specifica, che disciplini la procedura della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto, e la previsione di un tempo (30 giorni) dall’avvio del procedimento fino alla chiusura dello stesso."
 
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