stralcio da italiaoggi
"L’art. 2478-bis del Codice Civile stabilisce che il bilancio deve essere “presentato” ai soci
entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e, comunque, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. La norma prevede il termine entro il quale il bilancio deve wssere “presentato”, ma non entro cui lo stesso deve essere “approvato” (in particolare, nel caso di decisioni non assembleari). Il successivo art. 2479 stabilisce che l’atto costitutivo
può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Al riguardo, sarebbe opportuno che la clausola statutaria che prevede che le decisioni sociali possano essere adottate secondo i predetti metodi stabilisca un termine (solitamente 30 giorni), entro il quale la procedura
deve essere ultimata. I 120 giorni sono da riferire al momento in cui l’organo amministrativo ha il dovere di “presentare” il rendiconto annuale ai soci, i quali, in caso di decisione “non assembleare”, avranno a disposizione un ulteriore lasso di tempo (normalmente 30 giorni) per formalizzare la decisione. Ne deriva che dovrebbe essere possibile “sfruttare” i giorni in più per la formalizzazione del bilancio, mediante l’adeguamento dello statuto (qualora non ancora eseguito) con l’inserimento di una clausola specifica, che disciplini la procedura della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto, e la previsione di un tempo (30 giorni) dall’avvio del procedimento fino alla chiusura dello stesso."