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Terapie

biancoblu

Utente
Buonasera a tutti,

dovrei sottopormi ad un ciclo di terapie di Osteopatia. Vorrei sapere se sono deducibili anche se non sono eseguite da un medico.

Grazie in anticipo.

Simona
 

Milan

Utente
Riferimento: Terapie

Le performance di fisioterapia sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica...

consegue...

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.....
 

Kob

Utente
Riferimento: Terapie

... dovrei sottopormi ad un ciclo di terapie di Osteopatia. Vorrei sapere se sono deducibili anche se non sono eseguite da un medico
sono d'accordo anche io con Marx_444: ci vuole la prescrizione del medico e le relative cure devono essere effettuate da un medico specialista (in tal senso anche una risposta della rubrica "esperto risponde" de Il Sole 24 Ore (12 giugno 2006).

L'agenzia delle entrate, nella propria circolare 18 maggio 2006, n. 17/E, al quesito n. 1, relativamente alle spese per il dietista e il chiropratico ha risposto come segue (per analogia, ritengo la risposta compatibile anche al caso dell'osteopatia):

1. Spese per dietisti e chiropratici
D. In relazione alle spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici si chiede se, per poter fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, sia sufficiente la fattura dello specialista oppure sia necessaria anche la prescrizione medica.
R. L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca la tipologia di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b). Quest'ultima norma prevede, come è noto, la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e direttamente riferibili alla patologia invalidante da cui sono affetti.
Per spese di assistenza specifica previste dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 15, si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) (cfr. cir. n. 207 del 2000).
Più in generale, se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994 e successive modificazioni. Le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamente carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico. Si ritiene, pertanto, che per fruire della detrazione in oggetto, la documentazione necessaria sia costituita dalla fattura del dietista e dalla prescrizione del medico.
La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Tuttavia il ministero della sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia. Si ritiene, quindi, che le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili, come chiarito con la circolare n. 14 del 1981, a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.
 

kingpin

Utente
Riferimento: Terapie

a riguardo volevo chiedere:

- cosa deve indicare il medico di famiglia sulla prescrizione affinchè sia valida? es. prestazioni fisioterapiche, ginnastica posturale, ginnastica riabilitativa, cure chiroterapiche...sono tutte prescrizioni che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute?
- qual'è la somma massima detraibile per l'anno 2008?
 

Tillal

Utente
Riferimento: Terapie

non penso che ci sia un limite massimo, ma che anche queste spese rientrino in quelle sanitarie in generale, quindi la detrazione è del 19% sulla cifra dichiarata che eccede la quota di 129,11 €... (salvo eventuali variazioni di questa cifra)
 

biancoblu

Utente
Riferimento: Terapie

sono d'accordo anche io con Marx_444: ci vuole la prescrizione del medico e le relative cure devono essere effettuate da un medico specialista (in tal senso anche una risposta della rubrica "esperto risponde" de Il Sole 24 Ore (12 giugno 2006).

L'agenzia delle entrate, nella propria circolare 18 maggio 2006, n. 17/E, al quesito n. 1, relativamente alle spese per il dietista e il chiropratico ha risposto come segue (per analogia, ritengo la risposta compatibile anche al caso dell'osteopatia):

1. Spese per dietisti e chiropratici
D. In relazione alle spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici si chiede se, per poter fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, sia sufficiente la fattura dello specialista oppure sia necessaria anche la prescrizione medica.
R. L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca la tipologia di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b). Quest'ultima norma prevede, come è noto, la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e direttamente riferibili alla patologia invalidante da cui sono affetti.
Per spese di assistenza specifica previste dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 15, si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) (cfr. cir. n. 207 del 2000).
Più in generale, se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994 e successive modificazioni. Le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamente carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico. Si ritiene, pertanto, che per fruire della detrazione in oggetto, la documentazione necessaria sia costituita dalla fattura del dietista e dalla prescrizione del medico.
La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Tuttavia il ministero della sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia. Si ritiene, quindi, che le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili, come chiarito con la circolare n. 14 del 1981, a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.

Sempre a tal proposito ho effettuato queste terapie oltre a quelle di biorisonanza (poichè soffro di emicrania ormai da anni) in Svizzera in un centro di medicina alternativa. Mi hanno rilasciato una nota delle prestazione con le varie date e importi delle varie terapie e il totale in euro assicurandomi che tutti i pazienti italiani le detraggono tranquillamente nelle loro dichiarazione dei redditi. Ora la scorsa settimana mi sono recata al Caf per la compilazione del 730 e l'operatore mi ha detto che è necessaria fattura e prescrizione medica (che peraltro ho). Ho contattato il centro e mi è stato riferito che loro rilasciano sempre e solo tale nota e che non ci sono mai stati problemi di sorta.
Qualcuno sa dirmi come mai a me hanno detto che la nota delle prestazione non va bene?

razie mille
 
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