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sono d'accordo anche io con Marx_444: ci vuole la prescrizione del medico e le relative cure devono essere effettuate da un medico specialista (in tal senso anche una risposta della rubrica "esperto risponde" de Il Sole 24 Ore (12 giugno 2006).... dovrei sottopormi ad un ciclo di terapie di Osteopatia. Vorrei sapere se sono deducibili anche se non sono eseguite da un medico
sono d'accordo anche io con Marx_444: ci vuole la prescrizione del medico e le relative cure devono essere effettuate da un medico specialista (in tal senso anche una risposta della rubrica "esperto risponde" de Il Sole 24 Ore (12 giugno 2006).
L'agenzia delle entrate, nella propria circolare 18 maggio 2006, n. 17/E, al quesito n. 1, relativamente alle spese per il dietista e il chiropratico ha risposto come segue (per analogia, ritengo la risposta compatibile anche al caso dell'osteopatia):
1. Spese per dietisti e chiropratici
D. In relazione alle spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici si chiede se, per poter fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, sia sufficiente la fattura dello specialista oppure sia necessaria anche la prescrizione medica.
R. L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca la tipologia di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b). Quest'ultima norma prevede, come è noto, la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e direttamente riferibili alla patologia invalidante da cui sono affetti.
Per spese di assistenza specifica previste dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 15, si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) (cfr. cir. n. 207 del 2000).
Più in generale, se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994 e successive modificazioni. Le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamente carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico. Si ritiene, pertanto, che per fruire della detrazione in oggetto, la documentazione necessaria sia costituita dalla fattura del dietista e dalla prescrizione del medico.
La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Tuttavia il ministero della sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia. Si ritiene, quindi, che le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili, come chiarito con la circolare n. 14 del 1981, a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.