Salve, offro il mio contributo allegando la massima della Corte di Cassazione,che ha chiarito come il diritto al pagamento del tfr matura alla cessazione del rapporto di lavoro, e che da tale data deve essere pagato l'intero tfr.
Saluti domenico
Relativamente all'epoca di corresponsione del Tfr va affermato il principio secondo cui l'erogazione deve essere contestuale all'atto della cessazione del rapporto non essendo giustificato per il datore di lavoro trattenere l'intero importo fino alla determinazione di una parte di esso in attesa della pubblicazione degli indici di rivalutazione Istat; egli può infatti cautelarsi in ordine alla "mora debendi" mediante il pagamento degli accantonamenti rivalutati, con differimento del rateo il cui esatto conteggio è impedito dal ritardo nella pubblicazione dell'ultimo indice Istat, senza peraltro subire alcuna conseguenza, atteso che tale limitato differimento è dovuto a fatto del terzo. Manifestamente infondata si rivela l'obiezione della società ricorrente secondo cui sarebbe ingiustificato porre a carico del datore di lavoro l'onere di effettuare un duplice conteggio e prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla l. 29/5/82, n. 297, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., che risulta manifestamente infondata. Non si chiariscono invero le ragioni per cui il sacrificio del datore di lavoro, consistente nell'effettuazione di un duplice conteggio, dovrebbe essere piu' grave - al punto di determinare una ingiustificata disparità di trattamento - rispetto a quello del lavoratore costretto ad attendere il pagamento di un importo frutto di anni di lavoro, sovente già destinato a far fronte a pressanti necessità.
(Cass. 28/1/02, n. 1040,