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Tasse auto con dati errati... possibile ricorso ?

Salve, circa due mesi fa mi è arrivato un atto di accertamento ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche per il mancato pagamento dell’imposta relativa all’anno 2008. L’atto contiene tutti i dati ma l’indirizzo della mia residenza è errato, quello indicato invece corrisponde a quello del mio domicilio e della residenza di qualche anno fa (circa dieci anni fa) e il mio codice fiscale contiene un codice comune diverso, in pratica è errato anche il codice fiscale. Mi chiedevo se questi errori possano costituire dei vizi tali da rendere nullo ovvero annullabile l’atto impositivo.
Per quanto riguarda la notifica io sapevo che il termine è di tre anni, se la tassa risale all’anno 2008 è possibile che l’agenzia delle entrate ne chieda il pagamento nel giugno 2011, dopo cioè tre anni ?
Mi chiedevo se potesse essere conveniente aspettare ed accumulare i tributi negli anni per poi fare ricorso contro la cartella esattoriale, chiedendone quindi l’annullamento cumulativo ?
Che altre soluzioni proponete ? (Chiaramente per non pagare!)
Sono scaduti di poco i termini di pagamento indicati (60 giorni) se devo regolarizzare il pagamento posso fare attraverso il ravvedimento operoso ? Mi conviene andare in agenzia ?

Grazie per l’attenzione :s-sault:
Francesco
 
1)Tieni presente che la norma stabilisce che quando la notifica dell'atto (tributario)non avviene nelle mani proprie del destinatario, questa viene eseguita nel domicilio fiscale di quest'ultimo; da quello che scrivi risulterebbe che comunque l'atto è giunto nelle tue mani per cui sei venuto a conoscenza della pretesa...

2)Con riferimento al codice fiscale errato questo effettivamente è un errore che potrebbe inficiare la legittimità dell'atto, giacché l'ufficio compie un errore nell'identificare esattamente il destinatario della pretesa; tieni presente che in tali casi, eccepito il vizio di legittimità dell'atto, anche in sede di ricorso, se l'ufficio è ancora nei termini per l'accertamento può annullarti l'atto in autotutela ed emetterne un altro, questa volta corretto.

3) L'ufficio è nei termini per la notifica dell'accertamento.

4) Se volevi ricorrere, dovevi impugnare assolutamente l'avviso di accertamento entro 60 gg. dalla notifica per cui la pretesa è diventata definitiva; adesso ti arriverà la cartella esattoriale, che potrai eventualmente impugnare solo per vizi propri e non nel merito della pretesa. La soluzione da te proposta, quindi, è da scartare.

5) Anche il ravvedimento è da scartare, visto che avendo ricevuto l'avviso di accertamento dall'ufficio non puoi più utilizzarlo. A questo punto ti conviene aspettare la notifica della cartella ed eventualmente procedere con la rateizzazione dell'importo (che non si conosce).

Ciao.
 
Aggiungo che nel computo del termine per ricorrere contro l'atto bisogna considerare anche i 46 gg. di sospensione dei termini processuali per la pausa estiva per cui se l'atto è stato notificato, ad es., il 10/06/2011 agli ordinari 60 gg. devi aggiungere ulteriori 46 gg. per cui il termine ultimo per la presentazione del ricorso sarebbe il 24/09/2011 (se non ho fatto male i calcoli).
Ciao.
 
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