Secondo quanto stabilito dall'art. 111-septies delle disposizioni transitorie del Codice civile, le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, ossia quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi nonché quelle che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività diverse, quali le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa), sono sempre considerate a mutualità prevalente, a prescindere dal rispetto dei parametri contabili richiesti dall'art. 2513, C.c.
Dal punto di vista fiscale tali soggetti possono applicare:
– il disposto di cui all'art. 11, DPR n. 601/73 (esenzione da IRES del 100% del reddito), qualora perseguano anche lo scopo di creare occasioni di lavoro ai propri soci;
– l'art. 12, Legge n. 904/77 (esenzione da IRES del 100% degli utili destinati alle riserve indivisibili) se prive dei requisiti per l'applicazione del citato art. 11.
Con i requisiti
ex art. 11, DPR n. 601/73 ESENZIONE IRES SUL 100% DEL REDDITO
Senza i requisiti
ex. art. 11, DPR n. 601/73 ESENZIONE IRES SUL 100% DEGLI UTILI ACCANTONATI ALLE RISERVE INDIVISIBILI (*)