P
Paolo
Ospite
Salve a tutti, spero di essere nel newsgroup giusto. Ho una domanda circa la tassazione di un reddito percepito all'estero.
Ho già ricevuto una risposta dall'Agenzia delle Entrate che però, per quanto mi riguarda, non mi ha tolto tutti i dubbi visto che non sono ancora riuscito a decifrare completamente la risposta.
Sarò grato a chiunque possa darmi un'indicazione.
Di seguito il mio problema e la risposta dell'Agenzia delle Entrate.
Domanda
Risiedo in italia ma lavoro in Libia per una ditta che ha la sede a Jakarta (Indonesia) e con la quale ho firmato un contratto internazionale. In base a quello che è scritto sul contratto, questa ditta trattiene ogni mese il 18% del mio stipendio per il pagamento delle tasse nel paese in cui lavoro di volta in volta e per la creazione di un "benefit plan" a partire da due anni di anzianità di servizio..... Vorrei sapere se sono tenuto a pagare le tasse in Italia e in che misura?
Risposta
Gentile contribuente l'art. 15, paragrafo 1, del modello OCSE fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta l'attività di lavoro dipendente; i redditi di
lavoro dipendente percepiti "da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è qui svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato". Sul punto il commentario OCSE all'art. 15 (par. 1) precisa che, in conseguenza del regime impositivo previsto dall'art. 15, le
remunerazioni che un lavoratore residente di uno Stato contraente ha ricevuto da fonti dell'altro Stato contraente non sono tassabili in tale altro Stato per il solo fatto che i risultati del lavoro furono impiegati in tale altro Stato. In deroga al principio generale sopra enunciato, il paragrafo 2 prevede l'esenzione nello Stato dove è
svolta l'attività di lavoro dipendente e la tassazione nel solo Stato di residenza, a condizione che: il beneficiario dei redditi soggiorni nello Stato in cui esercita l'attività di lavoro per un periodo che non oltrepassa in totale 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi che inizia o che termina nell'anno fiscale considerato; le remunerazioni siano pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente nello Stato dove viene svolta l'attività di lavoro; l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione, o da una base fissa, di cui il datore di lavoro dispone nello Stato in cui è svolta l'attività.
Paolo
[%sig%]
Ho già ricevuto una risposta dall'Agenzia delle Entrate che però, per quanto mi riguarda, non mi ha tolto tutti i dubbi visto che non sono ancora riuscito a decifrare completamente la risposta.
Sarò grato a chiunque possa darmi un'indicazione.
Di seguito il mio problema e la risposta dell'Agenzia delle Entrate.
Domanda
Risiedo in italia ma lavoro in Libia per una ditta che ha la sede a Jakarta (Indonesia) e con la quale ho firmato un contratto internazionale. In base a quello che è scritto sul contratto, questa ditta trattiene ogni mese il 18% del mio stipendio per il pagamento delle tasse nel paese in cui lavoro di volta in volta e per la creazione di un "benefit plan" a partire da due anni di anzianità di servizio..... Vorrei sapere se sono tenuto a pagare le tasse in Italia e in che misura?
Risposta
Gentile contribuente l'art. 15, paragrafo 1, del modello OCSE fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta l'attività di lavoro dipendente; i redditi di
lavoro dipendente percepiti "da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è qui svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato". Sul punto il commentario OCSE all'art. 15 (par. 1) precisa che, in conseguenza del regime impositivo previsto dall'art. 15, le
remunerazioni che un lavoratore residente di uno Stato contraente ha ricevuto da fonti dell'altro Stato contraente non sono tassabili in tale altro Stato per il solo fatto che i risultati del lavoro furono impiegati in tale altro Stato. In deroga al principio generale sopra enunciato, il paragrafo 2 prevede l'esenzione nello Stato dove è
svolta l'attività di lavoro dipendente e la tassazione nel solo Stato di residenza, a condizione che: il beneficiario dei redditi soggiorni nello Stato in cui esercita l'attività di lavoro per un periodo che non oltrepassa in totale 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi che inizia o che termina nell'anno fiscale considerato; le remunerazioni siano pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente nello Stato dove viene svolta l'attività di lavoro; l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione, o da una base fissa, di cui il datore di lavoro dispone nello Stato in cui è svolta l'attività.
Paolo
[%sig%]