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Tassazione indennità di esprorio.

M

Marisa

Ospite
<HTML>Salve.
Ho ricevuto un pagamento da parte del comune per una indennità di esprorio di un suolo.
Il comune mi ha liquidato la cifra per intero, senza trattenere il 20% a titolo di imposta.
Vorrei chiedere se io posso ora versare tramite modello F24 il 20% della somma liquidata considerando così chiusa la partita col fisco, o devo necessariamente inserirla in dichiarazione il prossimo anno. Mi sembra che il 20% sia il massimo che lo stato richiede per le indennità di esprorio, quindi versando il 20% dovrei essere a posto. Mi sbaglio?
Grazie. Marisa</HTML>
 
<HTML>per la tassazione va predisposto l'unico 2004, ma occorre verificare se:

Il suolo espropriato è agricolo? apparteneva a persona fisica non esercente attività professionale, imprenditoriale o agricola?

Il regime fiscale relativo alle indennità di esproprio vede come presupposto della tassazione l'edificabilità dell'area sita nelle zone A, B, C, D e 167 del Piano regolatore generale ed e' stato di fatto integrato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (articolo 9, comma 1 e articolo 2, lettera b), il quale esclude
dalle aree edificabili i suoli che abbiano una attuale utilizzazione agricola da parte di soggetti possessori e/o conduttori che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli con attivita' agro-silvo-pastorale a titolo principale.
La ritenuta si opera qualunque sia il titolo del pagamento (accordo, cessione volontaria, condanna giudiziale). Il 20 per cento viene versato dal soggetto erogante con le modalità della "ritenuta di acconto".

la superficie dell’indennità espropriata ricade in zone omogenee di tipo A,B,C,D ?

se si, gli importi – comprensivi della eventuale rivalutazione - erogati a titolo di indennita` di esproprio sono tassabili ex articolo 81 comma 1 lettera b), D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per rinvio recato dall'articolo 11 comma 5 legge 413/91:
1) con la ritenuta del 20% applicata - articolo 11 comma 7 legge 413/91 - sull'intero importo erogato. La ritenuta e` considerata a titolo d'imposta ed il percettore non ha altre incombenze;
2) in alternativa, con l'opzione per la tassazione separata, dichiarando la plusvalenza (costituita dalla differenza fra il costo di acquisizione del bene, aumentato di ogni altro costo pertinente rivalutato in base all'indice Istat - articolo 82 comma 2 ultimi due periodi Tuir - e quanto percepito) mediante compilazione del
quadro RM del modello Unico e indicando in detrazione la ritenuta del 20% subita, in questo caso, considerata a titolo di acconto.
Pertanto, se il contribuente intende considerare la ritenuta subita <a titolo di acconto> dovrà indicare nel Mod. UNICO nel Quadro RL <Redditi diversi>, l’indennizzo ricevuto, le spese inerenti e le ritenuta subita, ai sensi dell’art. 82, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
se invece si opta per la tassazione ordinaria, si deve
considerare l’indennità di esproprio quale plusvalenza di cui al già richiamato art. 81, lett. b) D.P.R. n. 917/86 oggetto di calcolo secondo le regole di cui all’art. 82, comma 1, stesso decreto.
Tale norma prevede che le plusvalenze in questione sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, al netto dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. In tale ottica, si è dell’avviso che tra i costi inerenti sia possibile ricomprendere il valore determinato con perizia ai sensi dell’art. 7, comma l. 28 dicembre 2001, n. 448.
In base a tale norma infatti, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alle lett. a e b) dell’art. 81, D.P.R., n. 917/86, per i terreni edificabili e per i terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, possa essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a detta data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, a condizione che tale valore sia assoggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 4 per cento.

Le indennita' percepite per aree agricole e quelle per espropri in aree destinate ad attrezzature pubbliche (zone F dei Piani regolatori generali non sono soggette alla ritenuta: sono del pari escluse, in conformità a quanto affermato dalla migliore dottrina, le indennita' pagate per i manufatti e, in generale, quanto pagato per
l'espropriazione del soprassuolo (piantagioni, pozzi, manufatti ecc.).
In assenza di espresse indicazioni normative e/o chiarimenti ministeriali, si ritiene che l’indennità per l’espropriazione del soprassuolo, non soggetta a ritenuta fiscale, non assuma altresì alcuna rilevanza ai fini reddituali.

per la soluzione del tuo quesito occorrerebbe sapere che tipo di indennità è la tua e che esproprio ti è stato fatto, ma il fatto che il comune non ti abbia applicato la ritenuta d'acconto cosa alla quale, se in dovere di farla, non può sottrarsi dal fare, lascia intendere che il tuo caso rientri nell'ultima ipotesi.</HTML>
 
Buongiorno,
io sto subendo un esproprio da parte della Società che Gestisce gli Aeroporti (una Spa), per la quota di mia spettanza di un'area in zona G, dove hanno già realizzato dei servizi connessi al trasporto aereo. Ho avuto notizia dalla stessa che sull'indennità proposta non verrà applicata la ritenuta del 20% proprio per questa ragione. A questo punto non ho capito però se dovrò poi portare in dichiarazione dei redditi questa indennità, e nel caso a che tassazione sarà soggetta. Ringrazio chi vorrà darmi lumi in tal senso.
 
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