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tassazione contributo

  • Creatore Discussione Studio Palmerini Gambararo
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Studio Palmerini Gambararo

Ospite
Gradirei sapere se qualcuno ha avuto modo di approfondire il regime di tassazione del contributo in conto capitale concesso dalla regione lazio ai sensi della legge 4 dicembre 1993 n. 493 al costruttore per favorire la realizzazione di alloggi non di lusso da concedere in locazione o in acquisizione a lavoratori dipendenti. In particolare, dato atto che trattasi di un contributo in conto capitale concesso a norma di legge e, pertanto, rilevante fiscalmente quale sopravvenienza ai sensi dell'art. 55 comma 3 lettera b del TUIR.
Mi interesserebbe sapere se, in considerazione dell'impatto sociale della normativa di riferimento, sia possibile considerare detto contributo esente o comunque non tassabile ai fini delle imposte sul reddito.
 
l'imputare a ricavi il contributo dovrebbe servire per pareggiare i maggior costi sostenuti in considerazione dell'impatto sociale della normativa di riferimento.
il non volerci pagare le tasse deve essere espressamente previsto dalla legge della regione lazio.
 
non concordo con Otto bas, in quanto il contributo viene erogato in base ad una norma sì regionale, la cui tassazione è espressamente prevista dal TUIR...
nel caso prospettato il contributo regionale era destinato alla realizzazione di alloggi per il personale dipendente (affitto/acquisto); se questa era la finalità l'unico elemento non sufficiente per ricondurre il contributo in conto capitale, è il mancato consolidamento patrimoniale, in quanto immobili merce e non cespiti; non essendo beni strumentali il contributo è a mio parere un ricavo, e quindi non rilevante ai sensi art. 55 3c. lett.b TUIR.
attendo cmq. supporto da quelli che ho definito (nel forum) i ...saggi.buon lavoro
 
Ringrazio per l'interessamento ma la tesi dell'imputazione quale ricavo non è sostenibile. E' pacifico che il contributo in conto capitale rappresenti una provvidenza concepita con l'obiettivo di arricchire l'impresa beneficiaria nel suo complesso senza alcun vincolo specifico ne con la struttura patrimoniale (beni strumentali) ne con i beni destinati alla vendita (beni merce).La natura giuridica nonchè l'impostazione tecnica legata alla attribuzione nel conto capitale in forza di norma di legge (e non di contratto) necessariamente va inquadrata ai sensi del 55 del TUIR; ai sensi del 53 vanno imputati soltanto i contributi erogati in base a contratto (e nel nostro caso la fonte è la legge)nonchè i contributi in conto esercizio (e nel nostro caso siamo fra i contributi in conto capitale)a norma di legge.
Sollecito cmq ulteriori interventi.
Saluti

[%sig%]
 
il riferimento al 53 era solo nell'interpretazione di finalità estranea all'acquisto cespiti; è palese che se la distinzione sta solo nella selezione tra contributi contrattuali, o legali c/es, legali c/imp., legali c/capitale siamo certamente in quest'ultima, caratterizzata per la fonte legale, quindi sopravvenienza attiva, tassati, a mio parere, nel momento dell'incasso, prevedendo l'inserimento a base imponibile in cinque anni.
 
La regione Puglia con propria legge riconosce un contributo ai dipendenti di enti di formazione professionale i quali non hanno percepito stipendi dal 1996 al 2001. Tale contributo non può essere superiore al 75% del totale costo lordo delle retribuzioni. l'erogazione del contributo avviene all'avente diritto tramite l'ente di formazione professionale attuale datore di lavoro il quale è sostituto d'imposta. La domanda è il contributo è tassabile e con quale codice tributo deve essere versato?
grazie
 
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