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Tari non dovuta e inerzia del comune

marco77

Utente
Un contribuente ha ricevuto sollecito di pagamento tari 2016 su abitazione in cui è stato residente per un breve periodo (fino a metà 2015) con contratto di comodato d'uso gratuito stipulato verbalmente; il contribuente non ha nessun diritto sull'abitazione in oggetto. Dopo svariate visite presso il concessionario riscossione tributi e presso l'ufficio tributi del comune stesso e dopo due PEC inviate sia al concessionario che al comune gli addetti preposti negano lo sgravio con atteggiamento a mio parere palesemente disinteressato alla vicenda stessa; come comportarsi?
 

Rocco

Utente
Beh se nel 2016 non occupava l'immobile quell'avviso è chiaramente illegittimo perché manca il presupposto per l'applicazione del tributo, anche se al momento del cambio di residenza a mio avviso avrebbe dovuto comunicare al comune che non occupava più l'immobile, né è dato sapere se il proprietario o altri hanno presentato una qualche comunicazione ai fini TARI relativamente a tale immobile.
Se non vogliono sgravare l'atto (tra l'altro non si sa il perché, mi pare di capire...), dovrai impugnarlo chiedendo al giudice tributario, oltre all'annullamento dell'atto stesso, anche la condanna alle spese di giudizio.
Saluti.
 

marco77

Utente
Avendo richiesto all'ente di procedere in autotutela direttamente presso gli uffici e avendo inviato PEC mi pare che ci sia per l'ente l'obbligo di rispondere entro 30 giorni; è corretto il termine da me indicato ?
 

marco77

Utente
L'ente non è obbligato a rispondere alle istanze di autotutela, attenzione!!
Saluti.
se sull'avviso di pagamento è indicato di rivolgersi agli uffici per avviare procedura di autotutela e se come in questo caso oltre che andare di persona si è inviata istanza ufficiale tramite PEC e ancora, considerando la palese mancanza del presupposto per esigere l'imposta, mi pare che l'inerzia dell'ente corrisponda a "silenzio inadempimento" dell'impiegato del comune con conseguente responsabilità anche penale; cosa ne pensa ?
Grazie del parere
 

Rocco

Utente
L'autotutela è un potere discrezionale della PA.
La presentazione dell'istanza in autotutela non sospende i termini per l'impugnazione dell'atto, ciò significa che se il comune non riscontra la Sua istanza (come già detto, non è obbligato a farlo), Lei entro 60 gg. dalla notifica deve impugnare l'atto perché in mancanza questo diventa definitivo, anche se sostanzialmente illegittimo. Divenuto l'atto definitivo, Lei perde le Sue chances di difesa. A quel punto potrebbe solo invocare solo l'intervento del Garante del Contribuente affinché possa sollecitare il Comune a sgravare l'atto in autotutela in mancanza del presupposto per l'applicazione del tributo.
Non vedo profili penali nella fattispecie.
Saluti.
 
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