Riferimento: studi di settore
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 26.08.2003 ha affermato che nel procedimento di accertamento basato sugli studi di settore assume particolare rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che consente all'amministrazione di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.
In tale fase il contribuente può, infatti, documentare le ragioni in base alle quali l'ammontare dei ricavi dichiarati, inferiore a quello presunto in base agli studi, può ritenersi in tutto o in parte giustificato. Il contraddittorio con il contribuente consente, pertanto, una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo che tiene conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui sono applicate metodologie presuntive di accertamento che, sia pure particolarmente affidabili quale quella degli studi di settore, possono non aver colto le peculiarità dell'attività concretamente svolta dal contribuente.
Sulla base degli elementi di valutazione forniti dal contribuente gli uffici avranno cura di adeguare il risultato della applicazione degli studi alla concreta particolare situazione dell'impresa; le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio dovranno quindi essere attentamente valutate, così come dovranno essere adeguatamente motivati sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse.
In relazione alla determinazione dei ricavi puntuali di riferimento determinati sulla base dello studio di settore riguardante la propria attività, il contribuente, in sede di contraddittorio, potrà dimostrare che:
- le caratteristiche strutturali ed economiche riferibili al gruppo omogeneo (cluster) al quale risulta assegnato non corrispondono a quelle dell'attività concretamente svolta;
- lo studio di settore non coglie la puntuale localizzazione dell'impresa nell'ambito del territorio comunale e lo specifico contesto economico e sociale della realtà territoriale in cui opera.
Inoltre, in sede di contraddittorio potranno essere evidenziate particolari situazioni oggettive e soggettive che abbiano caratterizzato la gestione dell'attività in modo tale da giustificare scostamenti dalle risultanze degli studi.
In particolare, il contribuente potrà dimostrare:
- la sussistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore
- ovvero documentare le particolari modalità di svolgimento dell'attività, anomale rispetto al modello di "esercizio normale dell'attività" su cui si basa lo studio di settore (si pensi ad esempio, alla condizione di marginalità economica che caratterizza le imprese individuali condotte da anziani imprenditori che svolgono l'attività secondo logiche non strettamente economiche che le differenziano dalle altre imprese appartenenti allo stesso settore).
In particolare, in sede di contraddittorio, possono formare oggetto di ulteriori approfondimenti e specifica valutazione situazioni già trattate in seno alla Commissione degli esperti, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998 ed espressamente richiamate nelle suddette circolari.
Per un corretto svolgimento del contraddittorio si deve, peraltro, porre particolare attenzione agli studi che hanno subito negli anni un'evoluzione tale da coinvolgere l'intero impianto costruttivo dello studio stesso.
Si sottolinea che negli inviti al contraddittorio sono inoltre previste le seguenti circostanze, la cui evidenziazione da parte del contribuente può comportare la rideterminazione contabile dei maggiori imponibili accertabili:
- l'eventuale discordanza tra i dati esposti nell'invito e nel prospetto ad esso allegato e quelli contenuti nella dichiarazione in possesso del contribuente;
- eventuali errori nella indicazione, nel modello Unico, dei dati contabili e dei dati extra-contabili.