DPR 435/2001
Titolo:
Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri
di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno facolta' di
non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed
il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che:
a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini
previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi
registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
per il registro dei beni ammortizzabili;
b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in
forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei
registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo.
2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214 del
codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei
registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro
dei beni ammortizzabili.
Forse dovevo specificare che i registri iva possono non essere tenuti qualora sul libro giornale vi siano le registrazioni riguardanti l'iva. Ovviamente i registri iva vannon tenuti in caso di contabilita' semplificata. Saluti e Buona Pasqua.