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srl

A

anna

Ospite
salve a tutti,
volevo sapere se è possibile il prelevamento soci in una società srl? e se si che requisiti sono neccessari? spero di essermi spiegata.
Grazie per l'attenzione.
ciao
 
assolutamente no.
Il conto corrente della srl non può essere utilizzato dai soci per scopi personali.
I motivi sono, tra gli altri:

Il patrimonio della srl è a garanzia dei terzi.
Prelevare denaro dalle casse sociali potrebbe portare a reati quali: in caso di fallimento a bancarotta fraudolenta e distrazione patrimonio sociale.

le srl nn son come le società di persone ove i soci rispondono illimitatamente col loro patrimonio...

quindi o prevedete un compenso per gli amministratori o anche ai sensi dell'art 2345 del codice civile che contempla la possibilità che l’atto costitutivo stabilisca, oltre quello dei conferimenti, l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni a carattere accessorio non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, la modalità ed il compenso nonché le eventuali sanzioni in caso di inadempimento.

il consulente vostro ndo sta?

ciao..
 
...anch'io ero sicura di tutto ciò ma è il ns consulente del lavoro che mi ha fatto sorgere dei dubbi...lui parlava di una possibilità per aziende artigiane...
Volevo appunto sapere se esistevano delle eccezzioni ma mi fido + di te ..
Grazie infinite!
ciao
 
srl artigiana...

La Legge n.57 del 2001, recante disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati, introduce una rilevante innovazione nella disciplina delle imprese artigiane, riconoscendo la relativa qualifica alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci, laddove ovviamente siano soddisfatti i requisiti e le condizioni imposte dalla legge quadro sull'artigianato.

La disciplina sull'artigianato distingue la figura dell'imprenditore artigiano dalla figura dell'impresa artigiana.
E' imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente e in qualità di titolare l'attività dell'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti alla gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nell'ambito del processo produttivo.
La manualità deve rivestire carattere determinante e continuativo e non meramente accidentale nell'attività dell'imprenditore artigiano.
E' artigiana l'impresa gestita dall'imprenditore che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi che non abbiano carattere né agricolo né commerciale.

l'art.13 della Legge n.57/2001 estende la qualifica di impresa artigiana anche alle Srl con una pluralità di soci.
A tale scopo, la legge impone comunque tre condizioni:
la società deve essere costituita ed esercitata, nei limiti dimensionali, per gli scopi previsti dalla L. n.443/85 per la generalità delle imprese artigiane;
la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di società composta da due soci, deve svolgere in forma prevalente un lavoro, anche manuale, all'interno della catena del processo produttivo;
la maggioranza dei soci lavoratori deve detenere la maggioranza del capitale sociale ma anche negli organi deliberanti della società (assemblea e Consiglio di Amministrazione).
L'attribuzione della qualifica di impresa artigiana alla Srl, dunque, presuppone che il capitale, l'amministrazione e la direzione della società siano riferite alla maggioranza costituita dai soci lavoratori.

Il diritto al riconoscimento di impresa artigiana può maturare solo previa presentazione di apposita domanda alla Commissione Provinciale per l'artigianato cui segue, nel caso in cui tutti i requisiti previsti dalla legge siano soddisfatti, l'iscrizione nell'Albo Provinciale dell'artigianato.

Una disciplina particolare riguarda i soci di Srl: essa attiene all'iscrizione all'Albo degli stessi ed al pagamento dei contributi dovuti alla Cassa per l'artigianato.
Presupposto per l'iscrizione dei soci di Srl iscritte all'Albo Provinciale delle imprese artigiane è il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti previsti per la generalità degli imprenditori artigiani, ad eccezione di quello relativo alla piena responsabilità dell'impresa.
In particolare, perché sorga l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi per ciascuno dei soci è necessario che gli stessi esercitino la loro attività, come sottolineato in precedenza, con carattere di professionalità svolgendo in misura prevalente il loro lavoro nel processo produttivo, inteso quale insieme unitario di fasi organizzate dirette e gestite dai soci stessi.
L'iscrizione dei soci lavoratori alla gestione artigiana decorrerà dalla data di richiesta dell'iscrizione all'Albo, data dalla quale la stessa società acquisisce il titolo di impresa artigiana.

La base imponibile per la contribuzione previdenziale dovuta per i soci è costituita, fermo restando il minimale contributivo, dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
E' importante evidenziare, in merito, che l'Inps ha precisato che per i soci di Srl trova applicazione l'art.3 bis del D.L. n.384/92, il che significa che l'ammontare del contributo dovuto deve essere rapportato alla totalità dei redditi d'impresa.


detto questo, tutti sappiamo che nelle srl non si può far luogo a prelievi da parte dei soci se non come quote di attribuzione di utile in sede di approvazione del bilancio, se non come compenso amministratore (co.co.co. sottratto dal lavoro a progetto) .

Ora, come attribuire compensi ai soci mensili?
L’articolo 2345 del codice civile contempla la possibilità che l’atto costitutivo stabilisca, oltre quello dei conferimenti, l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni a carattere accessorio non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, la modalità ed il compenso nonché le eventuali sanzioni in caso di inadempimento.

Secondo la giurisprudenza, le prestazioni accessorie a carico dei soci possono essere stabilite anche con un atto diverso dall’atto costitutivo, successivamente alla data di costituzione della società (Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319; Tribunale di Milano 17 aprile 1982) e consistere in attività personali assimilabili a quelle del prestatore d’opera, anche se effettuate in favore di società di capitali, con la conseguenza che esse possono ritenersi eseguite in adempimento di un obbligo sociale e non in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.

vedi anche:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 81 /E del 11 marzo 2002

ciao..
 
....mi lasci senza parole per la tua sollecitudine e la chiarezza nell'esposizione!
grazie ... ti vorrei come consulente!
 
E' vero, Alberto, pure io avrei potuto rispondere al quesito ma dopo 3 settimane di studi , ma come fai ?????
Hai a portata di mano o ricordi a mamoria tutte le leggi, decreti,risoluzioni interpretazioni,decisioni, pensieri,parole, attinenti qualsiasi problematica tecnico-contabil-fiscale.
Anche io ti vorrei come consulente, anzi se mi fai un buon prezzo ti passo le mie contabilità, con te sarei davvero al sicuro,
 
buongiono! Scusate l'insistenza nella domanada, ma volevo essere sicura. Una immobiliare srl nella quale i soci hanno fatto un finanziamento per l'acquisto di immobili, (non c'e verbale per questo finanziamento,) possono ora rientrare con il credito a sua volta finanziato? Grazie anticipatamente
 
buongiono! Scusate l'insistenza nella domanada, ma volevo essere sicura. Una immobiliare srl nella quale i soci hanno fatto un finanziamento per l'acquisto di immobili, (non c'e verbale per questo finanziamento,) possono ora rientrare con il credito a sua volta finanziato? Grazie anticipatamente
 
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