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Split Year articolo 4, paragrafo 4 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni tra Italia e Svizzera

Kovacevic

Utente
Avrei bisongo di una vostra opinione sul mio caso:
Lavoratore dipendente, non iscritto all'AIRE e celibe, si trasferisce in Svizzera per 4 mesi con un contratto a tempo determinato per lavorare per una ditta svizzera da dicembre 2020 fino ad aprile 2021. Per quel periodo sono stato considerato residente fiscale elvetico con relativo certificato, conto bancario svizzero, contratto di locazione di un alloggio e utenze nel paese estero. Finito il contratto di lavoro torno temporaneamente in Italia dai miei genitori per poi ancora lavorare in un altro paese estero nello stesso anno.
Mi chiedevo se per l'anno d'imposta 2021 si poteva applicare la clausola dello Split Year articolo 4, paragrafo 4 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni tra Italia e Svizzera che prevede l'assoggetamento ad imposizione dal giorno successivo al trasferimento del domicilio e, quindi, escludere dalla dichiarazione dei redditi in Italia i redditi svizzeri conseguiti fino ad aprile. Alcune risposte agli interpelli dell' Agenzia delle Entrate del 2023 come la n. 54, n. 73 o n. 255 ammettono tale frazionamento d'imposta ma fanno riferimento solo a casi di "domicilio permanente".
Se qualcuno é esperto in materia, dica la sua.
 
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