Riferimento: Spese sanitarie
Le spese sanitarie per poter essere detratte necessitano della marca da bollo di € 1.81 o si può detrarre comunque?
Il professionista che emette la fattura deve mettere la marca da bollo solo sulla copia della fattura che consegna al cliente o fiscalmente la marca da bollo deve essere presente anche sulla copia che resta al professionista?
Grazie
RISPOSTA:
L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 444 del 18 novembre 2008 ha dato risposta ad un interpello formulato da un contribuente in merito alla debenza dell’imposta di bollo su fatture o ricevute relative a visite mediche specialistiche e alla detraibilità della stessa in sede di
dichiarazione dei redditi.
La problematica scaturisce da fatto che talvolta è rilasciata al paziente dal medico o dal dentista la
ricevuta o fattura per prestazione sanitaria priva di marca da bollo o di contrassegno telematico
sostitutivo.
In base all’art. 13, n. 1, Tariffa A del DPR n. 642/72 scontano
l’imposta di bollo in misura fissa di € 1,81 per ogni esemplare
fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche
non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate
dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione
pecuniaria
quando la somma è superiore all’importo di € 77,47 a meno che si tratti di ricevute o
quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di
questo o delle precedenti quietanze, oppure rilasciate per somma indeterminata
La Risoluzione parte dal presupposto che ai sensi del DPR n. 642/72
è obbligato ad applicare il contrassegno telematico sostitutivo dell'imposta di bollo sulle
fatture di importo superore a € 77,47 il soggetto che forma il documento e lo consegna
o spedisce
è obbligata in solido al pagamento dell'imposta la controparte (il cliente/paziente) che
sottoscrive, riceve, accetta o negozia un documento non regolare. La medesima è quindi
tenuta a sanare il documento privo del contrassegno
• presentandolo entro 15 giorni all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate
• versando l’importo dovuto (la sanzione è a carico del professionista che ha emesso il
documento)
In questo caso, il cliente che provvede alla regolarizzazione può detrarre l’imposta di bollo
ex art. 15 del Tuir in quanto si configura quale costo accessorio della prestazione
medica.
Parallelamente il cliente ha diritto alla detrazione se l'imposta di bollo, evidenziata nella fattura o
ricevuta, gli viene addebitata dal professionista unitamente al compenso professionale.
• Al di fuori delle due ipotesi suddette il cliente non può includere l'importo del bollo
nell'ammontare delle spese detraibili (potrebbe essere il caso in cui il cliente applichi
direttamente il contrassegno sulla fattura).
In sintesi, il cliente ha diritto a detrarre l’imposta di bollo relativa ad una prestazione medica
esclusivamente se:
1. procede direttamente alla regolarizzazione di un documento che ne è privo
(inadempienza del professionista)
2. la versa (ed è evidenziata nel documento) insieme al compenso professionale dovuto al
professionista (“accordo” tra le parti)
Risoluzione del 18/11/2008 n. 444
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Imposta di bollo su fatture relative a visite mediche.
Con istanza di interpello concernente l’interpretazione dell'art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre
1972, n. 642 è stato esposto il seguente
Quesito
II Signor... fa presente che alcuni medici rilasciano le ricevute per visite mediche specialistiche senza
apporre il contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo di Euro 1.81; segnala inoltre che il CAF
presso il quale ha presentato la propria dichiarazione dei redditi non ha portato in detrazione, tra le spese
mediche di cui all'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo dell'imposta di bollo applicata sulle
citate ricevute per spese mediche.
Tanto premesso il contribuente istante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini
dell'imposta di bollo, delle ricevute per spese mediche e se sia corretto il comportamento del CAF che non
ha tenuto conto, tra gli importi detraibili delle spese mediche, dell'imposta di bollo applicata sulle ricevute
stesse.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
II contribuente non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere della Direzione
L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede
l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 1,81 per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e
simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati
pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o
parziale di una obbligazione pecuniaria".
Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 della tariffa "L'imposta non è
dovuta:
a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".
L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti
documenti e, quindi, li consegna o spedisce.
Solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o
negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li
enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonché tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o
registro non soggetto al bollo fin dall'origine bensì solo in caso d'uso.
In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, la parte cui viene consegnato un atto non in
regola con le disposizioni sul bollo, alla formazione del quale non abbia partecipato, entro quindici giorni
dalla data del ricevimento, deve presentare l'atto all'ufficio locale delle entrate e provvedere alla sua
regolarizzazione col pagamento della sola imposta.
In tale caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini
del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha
formato l'atto senza assolvere all'obbligo di pagare il tributo.
Ove, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di
formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabilisia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione.
Con riferimento al caso in esame tornano applicabili i principi generali appena esaminati; in particolare, il
cliente del professionista cui venga consegnato un atto per il quale l'imposta non sia stata assolta, deve
presentare il documento all'ufficio competente, pagando il relativo tributo.
In tale ipotesi, l'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può da questi essere
considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella
determinazione dell'onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 917 del 1986.
La stessa conclusione vale nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da
parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta; come precisato dalla scrivente con la
risoluzione del 14 luglio 1995 n. 199, nulla vieta, infatti, che l'importo del tributo dovuto dal professionista in
relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest'ultimo addebitato in aggiunta al compenso
professionale. Anche in tale ipotesi, l'imposta, separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa,
può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella
determinazione dell'onere detraibile.
Al di fuori delle due ipotesi menzionate, il cliente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente
all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del testo Unico delle imposte sui redditi consentono la relativa detrazione