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Spese personale enti locali

Silvan

Utente
Premesso che ai sensi dell'art.1, comma 562, l.n.296/2006 e dell'art.76, comma 2 dl n.112/2008 convertito in l. n.13372008, gli Enti locali devono rispettare tale limite di spesa relativamente al personale. Vi richiedo se un ente locale che non ha rispettato tale limite ,avendo aderito ad un progetto finanziato per la maggior parte della Regione ma con una esigua parte che ricade nei capitoli di bilancio delle spese del personale, può aderire a tale progetto o meno in quanto il principio è quello di contenimento della spesa.

Grazie
 
Riferimento: Spese personale enti locali

Premesso che ai sensi dell'art.1, comma 562, l.n.296/2006 e dell'art.76, comma 2 dl n.112/2008 convertito in l. n.13372008, gli Enti locali devono rispettare tale limite di spesa relativamente al personale. Vi richiedo se un ente locale che non ha rispettato tale limite ,avendo aderito ad un progetto finanziato per la maggior parte della Regione ma con una esigua parte che ricade nei capitoli di bilancio delle spese del personale, può aderire a tale progetto o meno in quanto il principio è quello di contenimento della spesa.

Grazie

copia/incolla circa la deroga al superamento del tetto di spesa:
"viene abolita per gli enti non soggetti al patto di stabilità la deroga prevista dall’art 3, comma 121 del 244/2007 di non tener conto del vincolo sulle spese del personale, alle condizioni previste dal medesimo comma. E’ fatto inoltre divieto agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi co.co.co ed interinali, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (comma 4, art 76).. è infine fatto divieto di procedere a qualsiasi tipologia di assunzione agli enti in cui l’incidenza delle spese del personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti. In sostanza tutti gli Enti possono assumere a condizione che il costo del personale non superi il 50% dei costi correnti e che non siano superati i vincoli economici previsti dalla legge per gli Enti sottoposti al patto di stabilità. L’abolizione della deroga cui all’art 3 del comma 121 della 244/2007 vale solo per gli enti non soggetti al patto di stabilità ed in dissesto; per tutti gli altri rimangono in vigore le disposizioni di cui al comma 562 della 296/2007 sul rispetto del limite di spesa del personale

valutanto le cifre che nn sappiamo, vedi se sia il caso di abbandonare il progetto rinunciando ai finanziamenti...ciao.
 
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