Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

sospensione cartella di pagamento

G

Giordana

Ospite
Si chiede cortesemente, se è possibile ottenere la sospensione della cartella di pagamento di imposta ICI in presenza di un ricorso ancora pendente d'innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Si fa presente che il ricorso presentato dal contribuente alla Commissione Provinciale, non è stato accolto e nel frattempo è pervenuta la cartella di pagamento. Si fa presente che la Commissione Provinciale aveva accolto l’istanza di sospensione dell’avviso di accertamento ritenendo validi i motivi esposti dal contribuente
Da quanto ho capito dal tenore della legge, la sospensione della cartella di pagamento è possibile richiederla alla Commissione Provinciale.

[%sig%]
 
se nn ricordo male la sosp. si può chiedere solo davanti alla ctp. controlla l'art. 47 dellla legge sul contenzioso!
 
ho letto ieri una sentenza che ribadiva l'impossibilità della sospensione in CTR.
 
Conoscete sentenze in merito che negano la sospensione alla CTR?
 
x Kob: Più chiaro di così....

Per praticità incollo il 2 comma dell'art 19 della 472:

"2. La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546."

ciao
 
Ho trovato questa sentenza http://www.diritto.it/sentenze/commtribut/comm_trib_lecce.html che nega la sospensione alla CTR cosa mi consigliate di fare? Propongo cmq la sospensione alla CTR in ragione dell'art. 19, D.Lgs. 472/1997?
 
Sembra che la posizione assunta dalla CTR della Puglia sia categorica, in linea peraltro con altre sentenze emesse da diverse CTR.

Riguardo all'articolo 19 scrive:

"A fortiori con l’emanazione dell’art. 19 co. 2-3 D.Lgs. 472/1997 che attribuisce alla Commissione Tributaria Regionale il potere di sospendere l'esecuzione delle sole sanzioni, previa prestazione di idonea garanzia, in applicazione, nei limiti della compatibilità, dell'art.47 D.Lgs. 546/1992.

Anche la limitativa previsione della tutela disposta da questa nuova norma esplicita chiaramente l'orientamento restrittivo del legislatore tributario in ordine ali’ambito ed alla portata del potere cautelare delle Commissioni Tributarie Regionali pur dopo l’emanazione del citato decreto legislativo (C.T.R. Marche sez.1 Ord.17.6.199 n.21);"


Ciao
 
in secondo grado è possibile ottenere la sospensione solo per le sanzioni
 
Alto