Gio.
Utente
A decorrere dal 25 agosto 2007 entrano in vigore le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dall’art. 5 legge 123/07 (in G.U. n. 185 del 10 agosto 2007).
In particolare, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in sede di verifica presso un’impresa, potrà adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale in tre casi:
1.qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
2.reiterate violazioni della disciplina sull’orario massimo di lavoro, nonché sull’obbligatorietà dei riposi giornalieri e settimanali, così come prevista dagli artt. 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/03.
ORARIO DI LAVORO:
L’orario normale più lo straordinario non deve eccedere il limite delle 48 ore come media del periodo di riferimento ( il periodo di riferimento è inteso nel quadrimestre).
E’ possibile avere settimane con ore di lavoro ( ordinario + straordinario ) oltre il limite delle 48 ore settimanali, purchè la media quadrimestrale non superi le 48 ore settimanali.
Al fine della determinazione di tale media, non vengono presi in considerazione i periodi di assenza per malattia, ferie e per analogia anche per infortunio e gravidanza
RIPOSI:
Il lavoratore ha diritto ad un riposo di 11 ore consecutive ogni 24.
I lavoratori hanno diritto ad un periodo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola coincidente con la domenica. Detto periodo si cumula con il riposo giornaliero, fatto che porta a complessive 35 ore consecutive.
3 gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Accertata l’irregolarità, l’ispettore adotterà immediatamente il provvedimento e lo comunicherà all’azienda, la quale dovrà sospendere immediatamente la propria attività.
In particolare, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in sede di verifica presso un’impresa, potrà adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale in tre casi:
1.qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
2.reiterate violazioni della disciplina sull’orario massimo di lavoro, nonché sull’obbligatorietà dei riposi giornalieri e settimanali, così come prevista dagli artt. 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/03.
ORARIO DI LAVORO:
L’orario normale più lo straordinario non deve eccedere il limite delle 48 ore come media del periodo di riferimento ( il periodo di riferimento è inteso nel quadrimestre).
E’ possibile avere settimane con ore di lavoro ( ordinario + straordinario ) oltre il limite delle 48 ore settimanali, purchè la media quadrimestrale non superi le 48 ore settimanali.
Al fine della determinazione di tale media, non vengono presi in considerazione i periodi di assenza per malattia, ferie e per analogia anche per infortunio e gravidanza
RIPOSI:
Il lavoratore ha diritto ad un riposo di 11 ore consecutive ogni 24.
I lavoratori hanno diritto ad un periodo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola coincidente con la domenica. Detto periodo si cumula con il riposo giornaliero, fatto che porta a complessive 35 ore consecutive.
3 gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Accertata l’irregolarità, l’ispettore adotterà immediatamente il provvedimento e lo comunicherà all’azienda, la quale dovrà sospendere immediatamente la propria attività.