Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Gaia

Utente
Chiedo gentilmente una informazione inerente le società di mutuo soccorso. L’art.43 del D.lgs n. 117/2019 stabilisce che:Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di
entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga
all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
Si chiede se non essendo ancora stato istituito il RUNTS una società di mutuo soccorso che non si è trasformata entro il 02/08/2020 possa ancora farlo ed iscriversi al RUNTS senza perdere quindi la qualifica e dover devolvere il patrimonio. Nel RUNTS ci sarà una specifica sezione delle società di mutuo soccorso quindi perchè trasformarsi, non possono iscriversi direttamente in quella sezione modificando lo statuto? Inoltre non doveva essere facoltativo iscriversi? In base all'art.43 non è facoltativo se perdono il patrimonio.
Per cortesia mi chiarite le idee?
 
Le società di mutuo soccorso, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del codice del terzo settore, possono trasformarsi in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale mantenendo il proprio patrimonio, in deroga alla normativa generale sulle società di mutuo soccorso, che prevede – in caso di perdita della natura – la devoluzione ad altre società di mutuo soccorso ovvero a uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato.

Dalla lettura della norma quanto rileva è che la Società di MS debba innanzitutto trasformarsi. Condizione sine qua non per entrare nel RUNTS (speriamo) in dirittura d'arrivo.
Le SMS con la riforma sono state soppresse e, da quel che mi risulta, non sarà prevista una sezione del RUNTS.

P.
 
Le società di mutuo soccorso, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del codice del terzo settore, possono trasformarsi in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale mantenendo il proprio patrimonio, in deroga alla normativa generale sulle società di mutuo soccorso, che prevede – in caso di perdita della natura – la devoluzione ad altre società di mutuo soccorso ovvero a uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato.

Dalla lettura della norma quanto rileva è che la Società di MS debba innanzitutto trasformarsi. Condizione sine qua non per entrare nel RUNTS (speriamo) in dirittura d'arrivo.
Le SMS con la riforma sono state soppresse e, da quel che mi risulta, non sarà prevista una sezione del RUNTS.

P.
TRASCRIVO art. 12 DM 106 / 2020 istitutivo RUNTS

Articolo 12 (Società di mutuo soccorso)

1. Possono essere iscritti nella sezione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi. L’istanza telematica è formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato tecnico A, all’Ufficio del Registro Imprese territorialmente competente che, dopo aver provveduto alla cancellazione dalla sezione delle imprese sociali, dà comunicazione dell’avvenuta modifica all’Ufficio regionale o provinciale del RUNTS nella cui circoscrizione territoriale l’impresa ha la sede legale. L’Ufficio competente del RUNTS, ricevuta la comunicazione dal Registro imprese tramite il sistema informatico, iscrive l’ente nella sezione di cui alla lettera f) con la medesima decorrenza della cancellazione dal Registro delle imprese. Il procedimento di cui al presente comma è applicabile senza l’intervento del notaio nel caso in cui non vengano effettuate modifiche allo statuto dell’ente.

2. Gli enti di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi del citato articolo 23, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, presentano la domanda di iscrizione ai sensi del capo II del presente decreto. 3. Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si trasformino entro il termine di cui all’articolo 43 del Codice in associazioni e che entro il medesimo termine richiedano l’iscrizione al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
 
Alto