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"Le società, il cui statuto non contiene l’indicazione dell’indirizzo della sede legale,comunicano il trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione del modello S2, sottoscritto da uno qualsiasi degli amministratori, senza allegare alcun documento.
L’art. 111-ter delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile non disciplina la competenza a decidere il trasferimento. Detta competenza può essere riservata dallo statuto all’assemblea ordinaria o all’organo amministrativo, potendosi comunque ipotizzare la competenza di quest’ultimo in mancanza di specifiche disposizioni
statutarie, trattandosi di decisione attinente la sfera gestionale dell’impresa. Peraltro, la delibera di modifica dell’indirizzo della sede legale non deve essere esibita al registro delle Imprese unitamente alla comunicazione di cui all’art. 111-ter, essendo tale comunicazione l’unica richiesta e, quindi, sufficiente per la pubblicità di tale modifica. Depone a favore della tesi esposta anche l’identica disciplina pubblicitaria delle similari fattispecie di cui agli artt. 2444 e 2481-bis, ultimo comma del Codice civile e dell’istituzione e della chiusura di unità locali.
• L’art. 111-ter è norma generale la cui applicazione non può essere limitata alle società di capitali; pertanto, anche le società di persone, i cui patti sociali non contengano l’indicazione dell’indirizzo della sede legale, comunicano il trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione del modello S2, sottoscritto da uno qualsiasi dei soci amministratori/accomandatari, senza allegare alcun documento. La comunicazione del cambio di indirizzo della sede secondaria può essere depositata dagli amministratori nelle forme semplificate dell’art. 111-ter (in applicazione estensiva del principio ivi dettato) e senza necessità di allegazione di alcun atto o delibera relativa, per le stesse motivazioni relative al trasferimento dell’indirizzo della sede legale."