dal quale traggo: Il recesso del socio è soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 1479, a mente del quale, uno degli amministratori deve iscrivere l’avvenuto recesso nel registro delle imprese.
L’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla notizia di recesso.
Per effetto dell’iscrizione il socio receduto è libero della responsabilità per le obbligazioni sociali sorte dopo la data del recesso e da tale momento il socio receduto non potrà più impegnare la società nei confronti dei terzi.