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Sgravio contributivo per lavoro notturno

Il mio datore di lavoro non ha ancora aggiornato la busta paga e gli arretrati del 2010 ha intenzione di metterli nel CUD di quest'anno insieme a quelli del 2008 e 2009 dicendo che la legge lo permette. Ha ragione? e se si quale legge lo prevede (la risoluzione 48E dell'agenzia delle entrate parla solo del 2008 e 2009)
 
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Riferimento: Sgravio contributivo per lavoro notturno

Salve massimodeluca, vorrai prendere nota.

TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10% REDDITI LAVORO INDIPENDENTE ANNI 2008/2009/2010 E NOVITA' SUI FLUSSI TELEMATICI 730-4

In data 6 Dicembre 2010 si è tenuta, presso l’Ufficio Centrale dell’Agenzia delle Entrate, una riunione illustrativa delle novità riguardanti le modalità di esposizione nel CUD 2011 dei dati rilevanti al fine della tassazione agevolata dei compensi per incrementi di produttività e delle novità apportate al modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730/4.

Il tema della tassazione in misura agevolata al 10% su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario, riconducibili ad incrementi di produttività, ha visto l’avvicendarsi di svariati chiarimenti da parte dell’Agenzia, a partire dalla risoluzione N.83 del 17 Agosto 2010, con le circolari esplicative N.47 e 48 del 27 Settembre 2010 e da ultima la risoluzione N.130/E del 14 Dicembre scorso.

L’art.2 del DL 93/2008 convertito in L.126/2008 ha introdotto per il secondo semestre 2008 un’imposta sostitutiva del 10% per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa stessa.

Tale regime di tassazione agevolata è stato prorogato per il anni 2009 (Art.5 DL 185/2008 L.2/2009) e 2010 (Art.2 commi 156/157 L.191/2009) limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività) e nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa:

• Importo massimo di 3.000Euro per l’anno 2008 a favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente i 30.000Euro lordi;


•Importo massimo di 6.000Euro per gli anni 2009 e 2010 a favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente i 35.000Euro lordi.
La risoluzione N.83 del 17 Agosto 2010 nonché la risoluzione N.130/E 14 Dicembre 2010, unitamente alle Circolari N.47 e 48 del 27 Settembre 2010 forniscono tutti i chiarimenti necessari alla quantificazione dell’ammontare retributivo agevolabile, tema già trattato nella Circolare Confapi N. 96/2010 - AO/ao - /2010 del 22 Novembre 2010.

L’Agenzia sta studiando un percorso pratico che contemperi le esigenze di semplificazione da un lato, con quelle di controllo dall’altro, pertanto verrà utilizzato l’iter di transito dell’operazione all’interno del modello di certificazione unica dei compensi di lavoro dipendente CUD 2011, in modo da rendere certa la verificabilità dell’operazione.

La risoluzione 83/2010 stessa ha confermato la possibilità di far valere la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso ex art.38 Dpr 602/73 e l’obbligo del datore di lavoro di certificare nel CUD 2011 gli importi delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva nonché gli importi già certificati.

Durante la riunione è stata presentata una bozza della modulistica di Certificazione di cui all’art.4 commi 6 ter e 6 quater del DPR 322/98 relativa all’anno di imposta 2010 - CUD 2011.

Nella sezione B, dati relativi ai conguagli, il nuovo modello andrà a riepilogare per gli anni di imposta 2008/2009/2010 le somme erogate per incrementi di produttività e redditività nonché per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva sulle quali invece è stata effettuata una tassazione ordinaria.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta prima della risoluzione 83 di Agosto 2010 il sostituito potrà richiedere al sostituto la consegna di una nuova certificazione utilizzando il CUD 2011.

Con la compilazione di suddetti campi il sostituto certifica che tali compensi sono stati finalizzati al perseguimento di un incremento di produttività e come meglio chiarito con la Risoluzione N.130/E del 14 Dicembre scorso, la dichiarazione verrà apposta nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD che sostituisce l’obbligo previsto dalla circolare N.47 del 2010 di rilascio di una dichiarazione con la quale il sostituto attesta che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Accanto ad ogni campo verrà richiesta l’indicazione distinta per anno dell’importo relativo agli straordinari e premi di produttività erogati nel 2008 (già certificati al punto 77 del CUD 2009) e nel 2009 (già certificati al punto 90 del CUD 2010) per agevolare il meccanismo di controllo in caso di superamento delle soglie dei 3.000/6.000Euro agevolabili.

Durante la riunione lo scenario delineato dovrebbe prevedere un canale semplificato per tutti coloro che, dotati di CUD 2011 presenteranno il modello 730/2011 e riceveranno il rimborso in busta paga, mentre per tutta la platea di soggetti che per svariati motivi non saranno in possesso della certificazione, sembrerebbe possibile l’ipotesi di richiedere al sostituto d’imposta una certificazione in “carta libera”. In quest’ultimo caso sarà obbligatoria la presentazione del Modello Unico che permetterà di recuperare le somme a credito direttamente all’Agenzia a mezzo istanza di rimborso.

In merito alle novità apportate al modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 verranno disattivati i meccanismi che legavano il codice sede indicato nel CUD dal sostituto d’imposta ed inserito nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate, pertanto l’Agenzia invierà i 730-4 indistintamente all’indirizzo comunicato dal sostituto e sarà poi il sostituto d’imposta a smistare a seconda delle sedi di appartenenza.

L’Agenzia ha deciso di utilizzare il protocollo del 770 quale dato che evidenzierà il legame esistente tra sostituto d’imposta ed intermediario. Dovrà infatti essere inserito nella comunicazione che il sostituto farà all’Agenzia sulle proprie preferenze di ricezione dei 730-4. Potrà mancare la corrispondenza tra chi invia il 770 e chi riceve il 730-4 ma il codice permetterà all’Amministrazione di poter controllare che esista un legame tra i due soggetti.

Fonte:pMI
 
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Innanzitutto grazie per il tuo intervento domenico però non ho ancora capito se il mio datore di lavoro era obbligato ad aggiornare la busta paga entro la fine del 2010 e se era obbligato a dare gli arretratio del 2010 entro la fine dell'anno scorso. Lui sostiene che la legge (Quale non so) gli dia la possibilità di inserire nel CUD di quest'anno oltre agli arretrati del 2008 e 2009 anche quelli del 2010.
 
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Ho dato risposta al tuo messaggio inviatomi in privato.
saluti domenico
 
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