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Seconda attivita

Salve, sono nuovo di questo forum ma ho potuto notare che è ben organizato e utile.
Ho una domanda da sottoporre, sono un dipendente della azienda elettrica di roma l'enel, ho lavorato per circa 5 anni come manutentore della rete elettrica, dal 1996 al 2001, in seguito mi sono spostato in ufficio a svolgere una attivita di carattere tecnico.
Ho da tempo l'intezione di fare un secondo lavoro, avendo del tempo libero e purtroppo delle necessità economiche non indifferenti.
Vorrei, e in parte già lo faccio occasionalmente non in regola, fare l'elettricista con tutte "le carte in regola" e a questo proposito vorrei sapere se avendo un diploma di perito elettrotecnico e avendo fatto 5 anni di lavoro appunto presso l'enel sia un presupposto sufficiente per avere l'abilitazione a svolgere l'attivita e inoltre quanto costerebbe annualmente mantenere inpiedi questa attività.
Considerando che comunque non riuscirei ad avere un grande volume di affari per questioni di tempo, esiste un regime particolare per chi non supera un certo reddito?
Potrei trovarmi in conflitto di interessi con la mia azienda?
Quali sono le spese fisse da sostenere anche se non ci sono guadagni?
Grazie mille per la disponibilità, e complimenti di nuovo per il forum!!
 
Riferimento: Seconda attivita

L'attività che Lei intende svolgere è regolata dalla legge 46/90.


IMPIANTISTI Legge 46/90

Le attività soggette alla disciplina dettata dalla L. 5 marzo 1990, n. 46, sono quelle di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti relativi agli edifici ad uso civile:
a) - elettrici ;
b) - radiotelevisivi ed elettronici, installazione antenne, scariche atmosferiche;
c) - di riscaldamento e climatizzazione;
d) - idrosanitari, trasporto trattamento, uso, accumulo e consumo dell'acqua;
e) - di trasporto e utilizzazione del gas;
f) - di sollevamento di persone e cose;
g) - antincendio (sia parte idraulica che elettronica).
(*) Gli impianti di cui alla lettera a) sono soggetti alla legge 46/90 anche in edifici non destinati a civile abitazione.
Per edifici adibiti ad uso civile si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili (art. 1 DPR 6/12/91 n. 447).

Gli installatori di impianti siano essi artigiani e non, sono tenuti, ai sensi della L. 5.3.90, n. 46, contenente norme sulla sicurezza degli impianti, a munirsi per l'esercizio dell'attività, di una speciale abilitazione attestante la loro capacità professionale.
Tale attestazione viene rilasciata da Commissioni, la Commissione Provinciale per l'Artigianato per le imprese artigiane, quelle istituite presso la Camera di Commercio, per le altre tipologie di imprese. Il riconoscimento dei requisiti professionali avviene sulla base della presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda e della dimostrazione del possesso di specifici requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3 della L. 46/90.
Per quanto riguarda le imprese artigiane è indispensabile e necessario che il titolare o almeno uno dei soci lavoranti siano in possesso dei requisiti professionali.

Requisiti previsti (art. 3 L. 46/90):
1) - Laurea in materia tecnica specifica
2) - diploma di scuola secondaria superiore o diploma di qualifica (3 anni), conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art 2, comma 1, previo periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
3) - titolo di studio o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
4) - oppure prestazione lavorativa, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di operaio specializzato.
5) - per ex titolari di imprese del settore: essere stati iscritti all'AIA prima del 13.3.90 per almeno 1 anno (art. 6 L. 25/96).
6) - per collaboratori: 3 anni di collaborazione, dopo la maggiore età, intesa nella installazione e manutenzione degli impianti presso un'azienda del settore rilevabile da apposita dichiarazione dell'INAIL da allegare alla domanda, oppure se in possesso di diploma o attestato di qualifica, vale lo stesso criterio previsto ai punti 2 e 3. Lo stesso vale anche per il titolare.
7) - per i soci: (vale solo per i soggetti iscritti all'IVS e che svolgono o svolgevano attività non amministrativa) 3 anni di attività in un'azienda del settore. Anche per questi se in possesso di diploma o attestato di qualifica, vale lo stesso criterio previsto ai punti 2 e 3.
 
Riferimento: Seconda attivita

Grazie per la risposta approfondita, però, se possibile, vorrei sapere se il periodo di lavoro presso l'enel è valido ai fini dei requisiti e quali sono i costi per mantenere in piedi questa attività.
Grazie per la disponobilità,
 
Riferimento: Seconda attivita

Grazie per la risposta approfondita, però, se possibile, vorrei sapere se il periodo di lavoro presso l'enel è valido ai fini dei requisiti e quali sono i costi per mantenere in piedi questa attività.
Grazie per la disponobilità,
A mio parere si. Vedasi punto 4 dei requisiti previsti. La certezza può aversi chiedendo direttamente alla CCIAA di competenza.
 
Riferimento: Seconda attivita

Grazie, sei molto gentile e disponibile, scusami l'ultima domanda per quanto riguarda i costi come inps e tasse varie????
Considerando un volume di affari molto ridotto.
 
Riferimento: Seconda attivita

Prima di parlare dicosti vari occorre verificare se il contratto attuale in essere permette lo svolgimento di attività imprenditoriali; ossia se è necessario modificare lo stato di dipendenza da tempo indeterminato ad una assunzione part time.....
 
Riferimento: Seconda attivita

Si, ho dei colleghi che hanno chiesto di fare il part time e lo hanno ottenuto, però non conosco, e se è necessario avere, delle motivazioni precise per richiederlo.
Non sapevo fosse necessario fare il part time per poter svolgere una seconda attività...
 
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