Con la presente scrittura, redatta e a valersi a ogni effetto di legge, i sottoscritti:
- Dott. <....>, nato a <....>, il <....>, residente a <....>, via <....>, codice fiscale <....>, di professione <....>;
- Dott. <....>, nato a <....>, il <....>, residente a <....>, via <....>, codice fiscale <....>, di professione <....>;
- Dott. <....>, nato a <....>, il <....>, residente a <....>, via <....>, codice fiscale <....>, di professione <....>;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Fra i sunnominati comparenti viene costituita una associazione professionale denominata: "Studio <....>".
Scopo dell'associazione è l'esercizio in forma associata della professione di <....>.
Lo Studio potrà comunque compiere tutte quelle operazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso a quelli sopra indicati, che saranno ritenuti necessari o utili al conseguimento dello scopo associativo.
Gli indirizzi programmatici dell'associazione dovranno essere presi preferibilmente di comune accordo: in mancanza di questo, l'assemblea degli associati deciderà a maggioranza semplice.
L'associazione è regolata dalle disposizioni di questo atto, dalle norme della Società semplice in quanto applicabili e dalle norme di carattere tributario, e da quelle in particolare portate dai D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dalle successive modifiche.
L'associazione viene costituita con effetto al <....> a tempo indeterminato e potrà essere sciolta in qualunque momento e per qualsiasi causa su richiesta di uno degli associati.
Gli associati si obbligano a dedicare ogni loro attività personale nell'ambito e nell'interesse esclusivo dell'associazione.
La sede dell'associazione è fissata in <....> via <....>, ove già si trovano gli uffici di tre associati.
Nessun particolare conferimento dovrà effettuarsi dagli associati i quali si avvarranno, nell'esercizio della comune attività, del mobilio, delle attrezzature e del materiale esistente nella sede, nonché degli automezzi di loro esclusiva proprietà.
Gli utili derivanti dall'attività dell'associazione, al netto delle spese, saranno ripartiti in parti uguali tra gli associati, così come le eventuali perdite.
Qualora un associato intendesse abbandonare lo Studio, gli competeranno di diritto:
- quota parte dei beni comuni;
- quota parte degli utili accantonati, dedotte le liquidazioni e i debiti;
- quota parte del portafoglio clienti e dei lavori in fase di realizzazione;
- quota parte dei crediti di lavoro già maturati;
- quota parte delle royalties maturande, successivamente all'abbandono, sugli oggetti realizzati o semplicemente progettati dallo Studio, prima della data di abbandono.
Nel caso che uno degli associati sia colpito da invalidità totale permanente, gli competeranno di diritto le quote sopra elencate all'art. 11, a eccezione del portafoglio clienti; inoltre gli verrà annualmente versata una somma pari al 5 per cento degli utili netti dello Studio, e ciò anche nel caso che l'associazione, dopo il verificarsi della causa di invalidità, venga sciolta e che gli altri associati abbiano a continuare nell'esercizio della professione, autonomamente o mediante nuove forme associative, nel qual caso (cioè di scioglimento dell'associazione), detta percentuale sarà calcolata sulla somma degli utili netti professionali degli altri due ex - associati (e pertanto graverà nella misura del 5 per cento su ciascuno dei redditi netti professionali degli ex-associati medesimi).Nel caso infine che l'invalidità totale permanente abbia a colpire due degli associati, il terzo sarà personalmente tenuto al versamento a favore di ciascuno degli altri due, di una somma pari al 2,50 per cento dei propri utili netti professionali, fino a quando eserciterà la professione.
Nel caso di morte di uno o due degli associati, i diritti di cui ai precedenti articoli 11 e 12 si trasmetteranno agli eredi, legittimi o testamentari.
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, e il primo al 31 dicembre <....>, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale verrà redatto il rendiconto delle entrate e delle uscite, comprensive queste ultime di quelle spese che, pur facendo carico nei confronti dei terzi a uno o più soci, siano inerenti all'esercizio della professione.
Le ritenute d'acconto effettuate dai clienti a carico dei singoli soci o dell'associazione, saranno cumulate e imputate in parti uguali alle imposte di ciascuno degli associati.
La firma singola di ciascuno degli associati impegnerà l'associazione in ogni occasione di fronte ai terzi; la rappresentanza attiva o passiva in giudizio spetterà al socio o ai soci cui si deve il contratto o il rapporto che ha originato la controversia.
L'esito del giudizio sarà di spettanza dell'associazione.
In caso di controversia in sede di interpretazione e/o esecuzione delle clausole contenute nella presente convenzione relative ai rapporti fra i soci e fra gli stessi e lo Studio, i soci si rimettono fin d'ora a un collegio di arbitri <....>.
La presente convenzione può essere solo modificata con decisione unanime di tutti i soci.
Per quant'altro qui non espressamente previsto si applicano le norme che disciplinano la società semplice richiamati dagli artt. 2251 e seguenti c.c.
Letto, approvato e sottoscritto a <....>, il <....>.
ciao e buon approfondimento...