basta un'autocertificazione.
Se lo scontrino non reca la dicitura medicinali o farmaci, bensi' una dicitura generale, l'autocertificazione deve anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto di farmaci necessari al contribuente o al familiare a carico e non all'acquisto di altri prodotti nn sanitari disponibili in farmacia.
In caso di scontrini farmaceutici non più leggibili, la fotocopia degli stessi o il mod.730-2 analiticamente compilato ( questo da parte del CAF )con l'indicazione separata delle spese sanitarie documentate con scontrini delle farmacie e del relativo importo , anche complessivo, devono considerarsi elementi ufficienti a dimostare l'avvenuto controllo da parte del CAF e tali da escludere l'applicazione della sanzione prevista dall'art.39 del Dlgs mn.241/1997.