Mi dispiace che il mio intervento lo credi polemico. qui la questione è inquadrare la problematica su un piano di chiarezza e buona fede.
Il cliente entra nel negozio perché attratto da una pubblicità. Conclude il contratto d'acquisto perché il negoziante gli fa credere che, nello sconto in fattura al 50 %, bisogna aggiungere una cifra di apertura pratica. Il cliente pensando che non esiste altra soluzione conclude il contratto, paga e se ne va.
Dopo qualche settimana scopre che quelle spese di apertura pratica avrebbe potuto evitarle se il costo della fattura l'avesse portato in detrazione alle proprie tasse per 10 anni oppure se l'avesse ceduto alle Poste Italiane con costi inferiori.
È del tutto evidente quindi che il comportamento del negoziante ha indotto in errore il cliente il quale non avrebbe concluso il contratto se avesse saputo tutti gli elementi necessari. Il comportamento del negoziante quindi oltre a costituire una pubblicità ingannevole nei mass media, sanzionata dalla legge n. 281/98 “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”, oltre a essere moralmente discutibile, è anche civilmente sanzionabile con l'annullamento del contratto e risarcimento danni, perché costituente dolo (dolus malus) e vizio nel consenso ai sensi dell'articolo 1439 codice civile.
Poi ognuno esprima le proprie opinioni ma non faccia finta di non capire che i rapporti commerciali devono essere equilibrati e trasparenti.