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scambio di prima casa di abitazione

A

alessandro

Ospite
<HTML>Mantenendo la proprietà del mio appartamento andrei ad abitare nella casa di mia madre che, a sua volta, mantenendone la proprietà, andrebbe a vivere nel mio immobile. Tenuto conto che il comune di residenza è il medesimo (cambia solo la via), vorrei sapere se entrambi potremo continuare a beneficiare della detrazione irpef per la "prima casa di abitazione".
Chi sia a conoscenza di dettagli tecnici relativi all'argomento è pregato di rendermeli noti. Grazie.</HTML>
 
L

Laura

Ospite
<HTML>entrambi potete usufruire della detraz.per abitazione principale.</HTML>
 
A

alessandro

Ospite
<HTML>Gentile Sig.a Laura, grazie per avermi dato la sua indicazione...
potrebbe essere così gentile da renermi nota la fonte ove ha potuto appurare la fattibilità in questione?</HTML>
 
A

alessandro

Ospite
<HTML>Gentile Signora, grazie per avermi risposto.
Potrebbe essere così gentile da indicarmi la fonte ove ha ottenuto questa notizia?
Qualora le fosse possibile, sono rintracciabile al numero 347-1271291.
Arrivederci.</HTML>
 
E

Elena B

Ospite
<HTML>DA ISTRUZIONI UNICO 2001 - REDDITI 2000 (non mi risulta sia cambiato)
Colonna 2: (Utilizzo):

- scrivere 1 se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.

Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari ( coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Dal 2000, per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
La deduzione va indicata nel rigo RN4 (vedere istruzioni al rigo RN4).
La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.
È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. È considerato adibito ad abitazione principale anche l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti affittato</HTML>
 
L

Laura

Ospite
<HTML>grazie elena per avermi preceduto con molta chiarezza.
La mia risposta ad Alessandro è stata così sintetica perchè non pensavo ci fossero ancora dubbi in questo argomento che , come hai riportato tu, è già cambiato dallo scorso anno.
ciao</HTML>
 
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