L’ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
3,75% (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione (cosiddetto ravvedimento breve);
6% (ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (cosiddetto “ravvedimento lungo”).
Poi ci sono da conteggiare gli interessi al 3% annuo.