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saldo tfr commercio

salve, vorrei sapere i termini per il saldo del tfr. ho dato le dimissioni il 1 dicembre..e ad oggi, non ho percepito niente.sapete aiutarmi?grazie..:mad:
 
Riferimento: saldo tfr commercio

Ti allego quanto trovato sul web sperando ti sia utile.
Ciao


TFR: i termini di pagamento secondo la Cassazione
La Direzione provinciale del Lavoro di Modena ritiene opportuno focalizzare l’attenzione su tre sentenze della Corte di Cassazione (n. 1040/02, n. 4222/02 e n. 4822/02) emanate tra il 28 gennaio ed il 4 aprile 2002, le cui massime sono rinvenibili nel sito dell’Ufficio alla casella “sentenze Cassazione Lavoro”, alla voce “Istituti relativi al rapporto di lavoro”.
Particolarmente importante è l’interpretazione “rigida” fornita dalla sentenza n. 4822 del 4 aprile u.s. e che, in un certo senso, modifica alcuni orientamenti “possibilisti” emersi nelle due sentenze precedenti le quali, peraltro, si pongono sotto il medesimo profilo logico: la dizione dell’art. 2120 c.c. non lascia dubbi sul fatto che il prestatore di lavoro ha diritto al TFR al momento della cessazione del rapporto. Proseguendo nel suo iter, la Corte aggiunge che pur se si sostenesse che l’art. 2120 c.c. non indica con esattezza il momento, la lacuna è colmata dall’art. 1183, comma 1, c.c., il quale stabilisce che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”. Gli accordi collettivi (come l’art. 26 del CCNL dei metalmeccanici) non possono incidere sulla disposizione di legge ed inoltre, la circostanza che per il calcolo del TFR è necessario conoscere le variazioni dell’indice ISTAT maturate nel mese precedente (e disponibili verso il 15 di ogni mese), non abilita il datore di lavoro a procrastinare l’erogazione della liquidazione. Ciò, stando anche alla sentenza n. 1040/02, dovrebbe comportare la “lavorazione” del TFR in due volte (prima il maturato da corrispondere subito e, poi, le rivalutazioni nel momento in cui le stesse sono conoscibili).
Il ritardo nella erogazione delle competenze abilita il lavoratore a chiedere gli interessi e la rivalutazione ex art. 429 c.p.c. .
Con la sentenza n. 4222 del 25 marzo 2002, la Suprema Corte era stata più possibilista sostenendo che “ il trattamento è un obbligo per il datore di lavoro, condizionato dal fatto che egli a tale data sia a conoscenza di tutti gli elementi di calcolo che lo compongono”.
Il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 4822/02 crea problemi di operatività per i datori di lavoro (non c’è più “un certo margine per il calcolo”) rinvenibili, soprattutto, in quelle situazioni ove è il prestatore a presentare improvvisamente le proprie dimissioni.
 
Riferimento: saldo tfr commercio

grazie pico...credo che dovro' andare ad informarmi dai sindacati..vediamo cosa mi dicono..grazie di nuovo..
 
Riferimento: saldo tfr commercio

Nulla di personale contro i sindacati ma, se conosci un legale, meglio "investire" in una lettera. Comunque meglio fare presente all'azienda, anche solo telefonicamente, che stai per rivolgerti ad un legale.
Ciao
 
Riferimento: saldo tfr commercio

Salve angelica10, i termini previsti per la corresponsione del tfr previsto dal ccnl Terziario Confcommercio Art. 240 e Confesercenti art. 232 è la seguente:

Art. 240-232 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro15.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.

Se il Ccnl di riferimento è quello Confterziario - (Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa), è il seguente:
Art. 157 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
 
Riferimento: saldo tfr commercio

grazie domenico...allora..il mio contratto appartiene al ccnl delle aziende del terziario, distribuzione e servizi...quindi cosa mi consigli di fare?a chi devo rivolgermi..ancora non mi hanno saldato:(
 
Riferimento: saldo tfr commercio

Vale sempre il consiglio che ti ho dato. Rivolgiti ad un legale che scriva all'azienda. Vedrai che cominceranno a correre.
 
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Salve Angelica10, ritengo in prima istanza di proporre una tua lettera r/r ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 del c.c. ( messa in mora del debitore) dove chiedi l'adempimento di quanto dovuto a titolo di tfr, e quant'altro ti è dovuto.
Farai presente che in caso di inadempimento entro 15 giorni dal ricevimento, sarai costretta adire le vie legali per il recupero del tuo credito, tenendo presente che potrai sempre azionare un eventuale decreto ingiuntivo.
Questo è il proprio parere.
Saluti domenico
 
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