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rottamazione cespiti

l D.P.R. n. 441/97 detta una serie di obblighi a carico del contribuente il cui concreto adempimento impedisce il sorgere delle presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta. I contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi delle vigenti leggi, avendo la possibilità di dimostrare l’avvenuta distruzione dei beni mediante il Formulario d’Identificazione di cui all’art.15 del Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n.22 e DDT allegato nel quale immettere nella causale della cessione la dicitura “rottamazione”.


OPERAZIONI PRATICHE
Redazione di un inventario dei beni da dismettere in due copie, una delle quali sarà allegata alla Vs copie del formulario e l’altra alla copia in possesso della ditta smaltitrice; Emissione di una delibera del Consiglio di amministrazione (o dell’organo preposto) ove risulti che i beni presenti nell’inventario di cui sopra saranno effettivamente destinati alla distruzione in quanto obsoleti o guasti o inadeguati; Carico della quantità di beni strumentali sul registro dei rifiuti (solo per i soggetti obbligati – aziende di produzione, commercio etc, sono esenti le attività di servizi); Consegna dei beni ad azienda autorizzata Registrazione del formulario di scarico sul registro dei rifiuti.
 
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