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Rivalutazione terreni edificabili

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Mariano

Ospite
<HTML>Sono comproprietario di un terreno già agricolo che risulta edificabile nel piano regolatore entrato in vigore circa un anno fa e .
Il terreno è stato posto in vendita, ma, per decidere se è conveniente avvalersi dell'art. 7 della finanziaria 2002, ho bisogno di capire:
- quale è la tassazione (base imponibile ed aliquota) sul prezzo di vendita in caso rivalutazione a mezzo di perizia e di pagamento dell'imposta sostitutiva del 4%;
- quale è la tassazione sul prezzo di vendita in caso di non effettuazione della rivalutazione a mezzo di perizia;
- quale effetto ha la rivalutazione a mezzo di perizia sull'ICI (sino ad adesso non è stata versata in quanto l'imposta, calcolata sui valori catastali, risulta di importo inferire al minimo previsto).
Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte.</HTML>
 
G

Gianni

Ospite
<HTML>Ho lo stesso problema, con la differenza che per il mio terreno è in corso una procedura di esproprio per pubblica utilità e l'indennità di esproprio sarà pari alla metà del valore di mercato del terreno.

Le informazioni che ti interessano le puoi trovare sul sito della rivista telematica dell'agenzia delle entrate www.fiscooggi.it scegliendo l'articolo fra "i più letti";
Ulteriori informazioni da me acquisite:
- Per quanto riguarda l'IRPEF, la plusvalenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto va dichiarata con il quadro RM e l'aliquota di tassazione separata è del 20%;
- Il codice per versare con F24 l'imposta sostitutiva del 4% sul valore di stima al gennaio 2002 è il 1809 e può essere versata anche in tre rate, la prima entro il 30 settembre 2002.

La scelta da fare è: versare il 4% sul valore di perizia o versare il 20% sulla plusvalenza. Ovviamente se il valore di perizia è inferiore al prezzo di vendita la plusvalenza sarà pari alla differenza fra questi i due valori.
Se&O
Gianni</HTML>
 
P

paolo decaminada

Ospite
<HTML>La rivalutazione comporta il pagamento di una imposta sostitiva del 4% sull'intero valore del terreno come risultante da perizia.

L'eventuale tassazione ulteriore si avrà per la quota di plusvalenza non affrancata
esempio
costo acquisto 10
valore di perizia 100
valore di vendita 110
solo 10 sarà tassato come plusvalenza
la minusvalenza eventualmente realizzata non è deducibile
Le ipotesi di tassazione sono
ordinaria
tassazione separata, di solito più conveniente; in ogni caso l'aliquota non è mai inferiore a quella applicata al primo scaglione d'imposta
La tassazione del 20% citata nel secondo quesito è una ritenuta a titolo di acconto che viene versata in sede di dichiarazione; l'ufficio procede poi alla liquidazione dell'imposta definitiva scolmputando l'acconto</HTML>
 
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