<HTML>Il valore della pertecipazione va determinato con riferimento all'1.1.2002. In caso di cessione si avranno due possibilità:
* la cessione determina una minusvalenza, non utilizzabile per compensare eventuali plusvalenze realizzate ai sensi dei commi 3 e 4 art. 82, TUIR;
* la cessione detrmina una plusvalenza, la quale, invece, verrà tassata con imposta sostitutiva prendendo come valore di acquisto il valore all'1.1.2002.</HTML>